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Comune di Santa Elisabetta

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Legge n.69 art.21 del18/06/2009

 

  Comune di Santa Elisabetta

 

STATUTO COMUNALE

 

* STATUTO DEL COMUNE SANTA ELISABETTA *

(Provincia di Agrigento)

 

 

Titolo I

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

1.Definizione

 

1.     Il Comune di Santa Elisabetta è ente autarchico territoriale ricompreso nella Provincia di Agrigento.

 

2.     Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, della Comunità Europea , dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo Statuto e dalle leggi della Regione Siciliana.

 

3.     Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.

 

Art.2

 

Il Comune

 

1.     Il Comune di Santa Elisabetta, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla

           comunità e dal territorio di Santa Elisabetta.

 

2.     Il territorio del Comune si estende per Kmq.16,17 e confina con i territori dei Comuni di Raffadali,  Ioppolo Giancaxio, Sant’Angelo Muxaro ed Aragona .

 

3.     Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone che sono quelli storici riconosciuti ai sensi di legge e sono conformi ai bozzetti allegati che sono parte integrante dello statuto.

 

4.     L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti solo al sindaco, alla Giunta, al consiglio comunale e al difensore civico.

 

5.     Possono essere consentiti ad altri solo su autorizzazione del sindaco.

 

6.     Il sigillo comunale è quello in uso, approvato ai sensi di legge, ed è conforme al bozzetto allegato, che è parte integrante dello statuto.

 

7.     Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del

         Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni 

         qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una

         particolare iniziativa.

 

8.     La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del

    Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

 

9.  Il palazzo civico costituisce sede comunale.  

 

Art. 3

 

Rapporto con gli altri enti territoriali locali

 

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.

 

Art. 4

 

 Autonomia Statutaria

 

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

 

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni .

 

Art. 5

 

 Autonomia regolamentare

 

1.Nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.

 

2.La competenza circa l’adozione, la modifica e l’abrogazione è attribuita al Consiglio Comunale, salvi i regolamenti relativi agli uffici e all’organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla G.M.

 

3.I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.

 

4.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.

 

5.Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

 

6.L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere oltre che ai responsabile degli uffici competenti per materia.

 

7.L’iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al Sindaco, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici competenti.

 

8.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

 

9.I regolamenti, una volta divenuti esecutivi, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.

 

10.Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:

 

-         Sulla propria organizzazione;

-         Per le materie ad esso demandate dalla legge  e dallo statuto;

-         Nelle materie in cui esercita funzioni.

 

11.Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

 

12.Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

 

13.Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e il presente statuto.

 

Art.6

 

 Ordinanze

 

1.Nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune promana ordinanze.

 

2.La competenza circa l’adozione delle stesse è disciplinata dalla legge.

 

3.Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia igiene, sanità e in altre rientranti di sua competenza.

 

4.L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.

 

5.Viene assicurata ampia diffusione alle ordinanze.

 Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge.

 

Art. 7

 

 Principi e finalità

 

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

 

2.Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune, nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti, può sviluppare, per attività di comune interesse, rapporti con altri popoli, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati.

 

3.Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità:

 

Promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, anche di concerto con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in quanto  portatrici di interessi collettivi al fine di sviluppare una cultura universale, capace di valorizzare l'identità storica di Santa Elisabetta;

Promuovendo, incoraggiando ed incentivando tutte le azioni di lotta contro la criminalità mafiosa:

a)   favorendo, attraverso l’erogazione di servizi e sostegno economico, la nascita e l’affermazione di associazioni, enti e altri soggetti collettivi impegnati in attività di:

-  lotta ai fenomeni mafiosi, ai poteri occulti,

-  promozione della cultura antiracket;

-  solidarietà, assistenza nei confronti delle famiglie delle vittime delle mafie;

-  educazione alla legalità.

 

b) promuovendo un dialogo e favorendo la nascita di un    

collegamento stabile tra le Istituzioni, le Associazioni, gli Enti e gli altri  soggetti collettivi impegnati per la legalità e per la promozione delle attività di cui al punto precedente.


c) promuovendo una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione anche attraverso la valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia;
 

d) promuovendo l'elaborazione di strategie di lotta non violenta

contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso

 

e) contrastando e prevenendo la diffusione delle droga,  nel territorio e recuperando i tossicodipendenti; adottando ogni azione ritenuta utile, compresa la concertazione con le scuole, le UU.AA.SS.LL. e altre Istituzioni, associazioni impegnate in tal senso.

 

promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli;

sensibilizzando ad una cultura europeista e diffondendo i diritti connessi alla cittadinanza europea;

perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale, istituendo borse di studio;

valorizzando le risorse culturali locali, attraverso:

 

-         l’istituzione di una biblioteca pubblica, da inserire nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività idonee ad influire su una crescita consapevole del cittadino e a realizzare beni sociali per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;

-         istituendo un museo, archivi storici, videoteche per la valorizzazione del patrimonio artistico e delle tradizioni popolari;

-         promuovendo la catalogazione dei monumenti e delle risorse artistiche, naturali, archeologiche e librarie del paese, anche in collaborazione di associazioni ed enti;

 

tutelando e valorizzando lo sviluppo del patrimonio delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nel proprio territorio:

 

-         salvaguardando l'ambiente e ogni azione tendente ad eliminare le fonti inquinanti,

-         sensibilizzando la cittadinanza sul rispetto dell'ambiente onde  garantirle una migliore qualità di vita e promuovere lo sviluppo integrale del territorio;

 

partecipando alla formulazione della programmazione economica, sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi;

promuovendo, favorendo ed indirizzando l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni di Santa Elisabetta e del suo territorio;

ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani in cerca di prima occupazione e i disoccupati di  lunga durata:

-         agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile e promuovendo all'occorrenza la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali;

-         favorendo il sistema produttivo locale e sostenendo le attività turistiche e di supporto, quelle commerciali, artigianali ed agricole;

-         riconoscendo a tutti i lavoratori la tutela legale e sindacale, il diritto ad essere assunti su criteri non discriminanti, il diritto a non essere sfruttati ed il diritto a conservare il proprio posto di lavoro,

-          adottando misure idonee da un lato a prevenire e contrastare il lavoro sommerso, dall’altro a garantire una giusta retribuzione e comunque proporzionale all’attività prestata;

divulgando alcune tra le principali agevolazioni previste dagli strumenti comunitari, nazionali, regionali e locali, per le imprese;

concorrendo a garantire il diritto alla salute, osservando quanto sancito nella “Carta dei diritti del malato”, favorendo, tra l'altro, un’ efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro, garantendo gratuitamente le cure necessarie agli indigenti siano essi singoli o famiglie;

promuovendo ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la programmazione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanti siano in attesa di lavoro; 

promuovendo, favorendo e coordinando le attività sportive, ricreative e del tempo libero, anche realizzando nuove strutture sportive e potenziando quelle esistenti;

ricercando la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

riconoscendo l'essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere sociale e favorendone la funzione;

 garantendo la libertà religiosa e riconoscendo il diritto a tutte le confessioni religiose di organizzarsi ed esplicare la propria dottrina secondo i propri statuti, così come riconosciuto dall’art.8 Cost., nonché adottando ogni azione  ritenuta utile a garanzia di quelle minoritarie;

 impegnandosi in modo costante al servizio dei poveri, riconoscendone le esigenze ed evitando ogni atteggiamento ed ogni forma di emarginazione, d'indifferenza e di superiorità;

 operando per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscano l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai soggetti in situazione di handicaps; 

attuando progetti di rilevanza sociale  per soddisfare i bisogni delle fasce giovanili, sul piano culturale, scolastico e di vita sociale, anche attraverso l'erogazione di servizi che consentano l’erogazione di tali e appositi servizi;

riconoscendosi comunità antirazzista, favorendo l'integrazione sociale degli immigrati, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti, assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali con i medesimi obblighi e doveri dei cittadini italiani;

riconoscendo l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzioni con l'ente ministeriale competente per l'assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare nei servizi di pubblica utilità;

considerando i bambini ed i giovani  risorse preziose della comunità, riconoscendoli cittadini agli effetti del presente Statuto, garantendo loro il diritto alla salute, all’integrità psico-fisica, all’utilizzo degli spazi ludico - ricreativi e socio – culturali, e ogni altro  sancito nella “Convenzione Internazionale di New York sui diritti dell'infanzia"

applicando la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948;

favorendo e promuovendo il ruolo attivo delle persone anziane con iniziative idonee, quali ad esempio la costituzione di centri di aggregazione.

Incentivando la stipula di accordi rete tra le scuole, le istituzioni e le Associazioni locali.

 

4.Il Comune realizza ogni altra iniziativa utile per il perseguimento dei predetti obiettivi e non indicati nell’elenco soprariportato a mero titolo esemplificativo.

 

5.Il Comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

 

6.La Giunta comunale può autorizzare il Sindaco a realizzare gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza.

 

Art. 8 

 

Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti di collaborazione pacifica fra i popoli

 

1.Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.

 

2.E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. In ogni caso la revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.

 

3.Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica, federalista.

 

4.Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica tra il Comune di Santa Elisabetta e altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri stati.

 

 

Art. 9

 

 Diritto all'informazione ed albo pretorio

 

1.Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità degli atti e della massima informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.

 

2.A tal fine nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

 

3.La pubblicazione deve garantire l’integralità, l’accessibilità e la facilità

di lettura.

 

4.Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all’Albo dell’Ente, per gg. 15 consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell’atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

 

5.Il Segretario dell’Ente avvalendosi degli uffici cura la pubblicazione e si avvale della collaborazione del Messo comunale, in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

 

6.L’Amministrazione adotta qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile, nel rispetto della legge e compatibilmente alle risorse finanziarie, per assicurare maggiore trasparenza amministrativa, tra cui si richiamano a titolo esemplificativo:

 

-         Costruzione di rete civica e  sito web, quali strumenti informatici idonei a  divulgare i principali atti amministrativi e a far conoscere  le risorse etnico – culturali –storico – archeologiche – paesaggistiche -artigianali e gastronomiche – del territorio;

-         Istituzione di " Internet Point " al servizio della cittadinanza;

-         Realizzazione di un opuscolo periodico, per divulgare iniziative di particolare utilità, far conoscere servizi e strutture comunali, informare su eventuali disposizioni legislative in materia di semplificazione o comunque rilevanti per la cittadinanza;

-         Collocazione di apposite bacheche, nei punti più frequentati del Comune;

-         Stipulazione di eventuali convenzioni con testate radiotelevisive e giornalistiche per diffondere i lavori del sindaco, del consiglio comunale e della giunta.

-         Pubblicazioni editoriali.

-         Istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

7.L’Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a)     al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b)    all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
 

Art. 10

 

Funzioni

 

1.Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico,

è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne

promuove lo sviluppo.

 

2.Il Comune di Santa Elisabetta è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e delle province e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

 

3.Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

 

Art. 11

 

 Principi di organizzazione dell'attività comunale

 

1.Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.

 

2.Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.

 

3.Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza prevista dai successivi articoli dello Statuto.

 

Art. 12

 

Criteri e metodi dell'azione comunale

 

1.Il Comune di Santa Elisabetta nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

 

2.Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.

 

3.L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.

 

4.Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi.

 

5.Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

 

 

Titolo II

 

Gli Organi del Comune

 

Art. 13

 

Organi

 

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

 

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

 

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in cinque anni.

 

4.La condizione giuridica degli amministratori relativa a : aspettative, indennità, permessi, licenze, rimborsi spese, indennità di missione, oneri previdenziali, assicurativi e ogni altro diritto agli stessi spettanti sono disciplinati dalla legge.

 

5. Le indennità e i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera  rispettivamente di Giunta e di Consiglio, conformemente a quanto disposto nella L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

6.Con apposito regolamento verranno stabiliti i casi in cui il consiglio e le assemblee possono sostituire all’indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed ogni altro eventuale aspetto demandato dalla legge.

 

Art. 14

 

Consiglio Comunale

 

1.Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

 

2.Il consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.

 

3.Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

 

4.Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene al sindaco, alla G.M. e ai singoli consiglieri, ai responsabili degli uffici competenti.

 

 5.Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell’organo e in particolare :

 

-         le modalità per .la convocazione, presentazione e discussione delle proposte,

-         la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.

-         il numero dei consiglieri ( non inferiore a 1/3), nel rispetto di quanto già stabilito nel presente statuto, necessario  per la validità della seduta.

 

6.Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri delle commissioni consiliari  temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio.

 

7.Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

Si richiamano le disposizioni di cui all’art.5 L.R.1/00 e successive modifiche ed integrazioni in tema di esposizione di bandiere.

 

8.Il Sindaco o suo Assessore delegato è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

 

9.Alle sedute consiliari possono altresì partecipare, senza diritto di voto, gli altri componenti della G.M.

 

10.Per tematiche di particolare rilievo, anche su richiesta dell’amministrazione, la seduta può essere, dichiarata aperta a cittadini, nel rispetto  delle modalità e dei casi stabiliti dal Regolamento di cui al comma 3.

 

11.Il Presidente del consiglio Comunale può disporre, anche su richiesta di almeno un Consigliere e previa autorizzazione del sindaco o Assessore delegato, che alla seduta partecipino dipendenti comunali, ove la loro audizione in civico consesso, risulti opportuna ai fini deliberativi.

 

12.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento di cui al comma 5) non prescrivano una diversa maggioranza.

 

Art. 15

 

Le funzioni di indirizzo

 

1.Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.

 

2.L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attività della competenza del consiglio comunale.

 

3.Nell'esercizio della funzione di indirizzo il consiglio esamina i rilievi e le proposte del revisore dei conti tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.

 

Art. 16

 

 Le funzioni di controllo

 

1.Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, il revisore può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio

 

2.Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti da atti fondamentali.

 

3.Il consiglio comunale esplica inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive.

 

4.Il consiglio Comunale ha facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasioni determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare, con apposita deliberazione, conformemente al disposto di cui al successivo art. 21 comma 1°,  una commissione speciale, la cui composizione ed il cui funzionamento sarà disciplinato nel regolamento di cui all’art.14, c.6..

 

5.Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio della questione della quale era stata investita

 

Art. 17

 

 Convocazione del Consiglio Comunale

 

1.La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo

comunale. Si applicano le disposizioni vigenti in caso di irreperibilità dei consiglieri.

 

2.La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalita’ stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spettera’ la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del Presidente.

 

 3.Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di   giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda  votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.

 

4.La convocazione del Consiglio comunale è disposta anche su richiesta del Sindaco o di 1/5 di consiglieri comunali. Il Presidente vi provvederà entro 20 giorni decorrenti dall’assunzione  della stessa al Protocollo dell’Ente.

 

5.Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione.Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.

 

6.Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse   inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

 

 

7. A tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali, l’avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l’avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario la seduta viene sospesa per un’ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale

richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.

 

8. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle urgenti almeno ventiquattro ore.

 

9. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

 

10. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

 

11. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma i e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

 

12. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

 

13. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24 ore nel caso di seduta urgente.

 

Art.18

 

Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale

 

1.Il Presidente del Consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa

la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

 

2.Il Presidente del Consiglio inoltre:

     I.      Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

     II.      proclama il risultato delle votazioni;

     III.      firma, insieme al Segretario comunale e al consigliere anziano, i relativi verbali.

     IV.      insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento.

 

Art.19

 

 Poteri di chi presiede l'adunanza

 

1. Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

 

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

 

3. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

 

4. I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

 

Art.20

 

Locale e personale per l'ufficio del presidente del consiglio comunale

 

1.Il Presidente si avvarrà di un apposito locale adeguatamente attrezzato e arredato.

2.All’ufficio di presidenza saranno tempestivamente trasmesse le delibere di G.M. e di Consiglio e gli atti del difensore, nonché copia dello Statuto e dei regolamenti comunali.

 

3.Per eventuali necessità l’Ufficio di Presidenza si avvarrà del personale e della struttura dell’Ufficio di Segreteria.

 

Art.21

Le commissioni consiliari

1.Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, votata a maggioranza dei 2/3 dei componenti  commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio di cui all’art.14 c.6.

 

2.Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di assistere alle sedute della commissione e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Le commissioni, per la valutazione delle proposte in esame al consiglio, se necessario, possono avvalersi dei dirigenti comunali previa richiesta motivata al Sindaco e dietro autorizzazione di quest’ultimo.

 

3.La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

 

4.In seno alla commissione viene nominato un segretario che avrà il compito di redigere il verbale di ogni seduta.

 

5.Nel verbale che sarà sottoscritto da tutti i componenti, saranno enunciati tutti gli atti che sono stati esaminati.

 

6.La seduta sarà valida se saranno presenti la metà più uno dei componenti.

Qualora nell'esame viene rilevata qualche imperfezione o irregolarità, questa deve essere obbligatoriamente trascritta nel verbale.

Ogni rilievo o richiesta di chiarimenti dovrà essere tempestivamente trasmessa al segretario generale, al quale sarà consegnata copia di ogni verbale.

Sarà cura del segretario generale trasmettere al sindaco copia di ogni verbale.

 

7.La commissione consiliare di indagine avrà libero accesso a tutti gli atti riguardanti l'argomento di indagine amministrativa, potrà richiederne copia secondo quanto previsto dal regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi.

 

8.Sarà cura dell'ufficio di segreteria predisporre, in ordine cronologico, tutti gli atti emanati relativi all'indagine fino al giorno antecedente la data di riunione della commissione, al fine di dare alla stessa la possibilità di prenderne visione.

 

9.I pareri della Commissione hanno valore cognitivo e al limite propositivo e non sono vincolanti né per il Consiglio Comunale né per l’Amministrazione.

 

Art. 22

 

Consiglieri Comunali

  

1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero, le indennità e la posizione giuridica dei consiglieri comunali , per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinati dalla legge.

 

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

 

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente  dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

 

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti su proposte di deliberazione all’esame del consiglio comunale.

 

5.Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale, presentare ordini del giorno.Può formulare al sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

 

Art.23

 

Gruppi consiliari

 

1.I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

 

2. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

 

3. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.

  

4. La disciplina, il funzionamento, le modalità di convocazione e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

  

5.Per l’espletamento delle funzioni, viene assegnata a ciascun gruppo una sede presso il palazzo municipale.In caso di insufficienza è data facoltà al gruppo sprovvisto di riunirsi presso il locale eventualmente assegnato come sede della Conferenza dei capigruppo.  

Art.24

 

Norme transitorie sui gruppi consiliari

 

In attesa di approvare il regolamento comunale relativo ai gruppi consiliari e, quindi, in via transitoria s'applica quanto segue:

 

- ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio;

- siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente;

- qualora i consiglieri non potessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi sarebbero obbligati a costituirsi in gruppo misto;

- ciascun gruppo, costituito per lo meno da 3 membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo ed un vice capogruppo le cui funzioni saranno quelle d'essere portavoce, in consiglio e nelle conferenze dei capigruppo, delle opinioni e posizioni dei gruppi che rappresentano.

 

Art. 25

 

Decadenza e Dimissioni dalla carica

  

  1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il Presidente a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7

della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.

 

2.Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni sette e superiore a dieci, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

 

3. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e   delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

 

4.Il provvedimento di decadenza, previa deliberazione di cui al comma precedente, viene disposto dal Presidente del Consiglio comunale e notificato all’interessato.

 

5.Il Consiglio comunale delibera in ogni caso la decadenza, nel caso in cui i documenti di cui al comma 3 non dovessero pervenire nel temine assegnato.

Art. 26

 

Sindaco

  

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune, è l’organo responsabile dell’amministrazione ed è il capo del governo locale.

 

2.Il Sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti responsabili  dei servizi.

 

3.Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali- esecutive.

 

4.La legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

 

5.Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo che la legge gli attribuisce.

 

6.In particolare il Sindaco:

 

-         rappresenta il Comune e la comunità sabettese;

-         tiene rapporti con le amministrazioni dello Stato, con la Regione e la Provincia e gli altri enti pubblici;

-         dirige la politica comunale ed è responsabile dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando le attività degli assessori;

-         sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed impartisce, a tal fine, le direttive occorrenti al direttore generale , se nominato, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici eventualmente incaricati delle funzioni dirigenziali e ad altri dirigenti;

-         può impartire, con provvedimento motivato, al segretario comunale compiti ulteriori rispetto a quelli già attribuitegli dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti, purchè non di competenza espressa di altri responsabili. Per compiti già di competenza dei responsabili,  l’attribuzione può avvenire solo in casi eccezionali, quali ad esempio  assenza e/o reiterata inerzia del responsabile stesso.

-         può delegare ai dirigenti funzioni di sua competenza che non rivestano carattere di indirizzo;

-         esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti;

-    esercita il potere di ordinanza, di sua competenza;

-         indice i referendum popolari, le consultazioni per le elezioni dei componenti  del “Forum dei giovani”, del Baby Sindaco e correlativo consiglio;

-         nomina i componenti delle Consulte tematiche;

-         vigila sul funzionamento delle istituzioni comunali e sugli organi del decentramento;

-         promuove la conclusione di accordi di programma ai sensi della legge n. 142/90 così come modificata e recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

-         nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

-         nomina e revoca i rappresentanti e/o i componenti degli organi esecutivi e di controllo  delle società compartecipate dal Comune;

-         indica gli indirizzi per la redazione del Piano delle risorse e degli Obiettivi, che verrà effettuata dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario, o da altro eventuale soggetto incaricato con determina sindacale o delibera G.M.;

-          affida gli obiettivi, individuati nel PRO adottato dalla G.M.,  unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili degli uffici e dei servizi;

-         conferisce gli incarichi di consulenza, ivi inclusi quelli di natura legale e per l'acquisizione dei correlativi pareri;

-         nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 7, comma 1°, lett. h) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nonché dello statuto o dei regolamenti afferenti al Comune.

-         nomina, i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

-         nomina i responsabili e i direttori dei progetti, anche quelli cofinanziati dalla Regione, dallo Stato e dall’U.E.

-         Istituisce, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi , apposito ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco e della G.M., ai sensi e per gli effetti dell’art.51 l.142/90, nominando il personale secondo le condizioni e nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. richiamato.

-         Compie  ogni altro atto che non abbia natura gestionale e non rientra, per disposto legislativo, statutario e regolamentare, nelle competenze di altri organi.

 

7.Il Sindaco non può nominare rappresentante del Comune, presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

 

8.Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, ai sensi della L.R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a esperti il cui numero non può essere superiore a quello previsto dalla legge.

 

9.In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

 

10.Il Sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

 

11.Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale,  a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

  

 12.Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

  

 13. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il        

 giuramento di osservare lealmente la Costituzione, secondo la formula prevista dalla disposizione in materia vigente.

  

14. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

 

Art. 27

 

Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione

 

1.Il Sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.

 

2.Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.

 

3.Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.

 

4.Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al segretario o al dirigente dell'area per lo specifico settore.

 

5.Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

 

Art. 28

 

Cessazione dalla carica

  

1. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

 

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il C.C. rimane in carica fino a nuove elezioni.

 

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili,non necessitano di presa d’atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale al CO.RE.CO., al Consiglio Comunale ed all’Assessorato Regionale degli Enti Locali.

 

Art. 29

 

Linee programmatiche di mandato

 

Il Sindaco presenta ogni sei mesi una relazione scritta al consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.

 

Art. 30

 

Mozione di sfiducia

 

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

 

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

 

3.Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta Comunale, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all’amministrazione dell’Ente ex art. 11 L.R. 11/9/1997 n° 35.

 

Art. 31

 

 Vicesindaco

 

1. Il Sindaco procede alla nomina della Giunta municipale e  del vicesindaco con propri decreti.

 

2. L’incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

 

3. Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza. o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.

 

4. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore comunale più anziano di età.

 

Art. 32

 

Nomina della Giunta Comunale

 

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di cinque assessori.

 

2 Il Sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti

dalla normativa vigente.

 

3.Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe.

 

4.La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

  

5.Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall’insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

 

6.Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

 

7.I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.

 

8.Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.

 

9.La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco. Egli deve in tal caso, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio comunale può esprimere valutazioni.

 

10.La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge.

 

11. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale ed all’Assessorato regionale degli enti locali.

 

12.La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta.

 

13.Il Sindaco integra la composizione della G.M., onde raggiungere il numero di cinque assessori di cui al comma I, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

 

Art 33

 

Competenze della Giunta Comunale

                      

1.La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo Statuto.

  

2.La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

 

3.La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

 

4.In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, le risorse da assegnare ai responsabili degli Uffici e dei servizi.

La Giunta è competente, altresì, in tema di azioni e di resistenze in giudizio e nomina a tal fine anche i legali esterni.

 

5.La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

 

6.I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall’assessore anziano e dal Segretario Comunale.

 

7. Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, le deliberazioni della G.C. sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

 

Art. 34

 

Funzionamento della Giunta Comunale

 

 1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

 

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

 

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

 

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è determinata dall’età.

 

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

6. Considerato che la Giunta comunale è formata da n.6 componenti, e precisamente dal Sindaco e da cinque assessori, conformemente al disposto di cui all’art.31, I comma del presente statuto, viene richiesta, per la validità delle relative sedute la presenza di almeno 4 componenti e le relative proposte di deliberazioni  si riterranno approvate se riporteranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 35

 

Verbali degli organi collegiali

  

1.Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

 

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

 

3.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

 

4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta

comunale.

 

5.La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.

 

6. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini.

 

7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

 

8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall’organo deliberante.

E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

 

9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.

 

10 L’originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all’originale dal segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

 

 

Titolo III

 

 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

ART.36

 

Principi e criteri organizzativi

 

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione ai responsabili degli uffici e dei servizi.

 

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

 

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale o adottati dal Sindaco.

 

 4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in mancanza di professionalità all’interno dell’Ente, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti. La stipula dei predetti contratti spetta al Sindaco.

 

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Direttore Generale, al Segretario comunale o al Responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

 

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, spetta al Sindaco, quale rappresentante dal Comune.

 

7. La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

 

 

Art. 37

 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

2. Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, i criteri e le modalità di nomina dei responsabili di ufficio e dei servizi le attribuzioni e le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento delle procedure amministrative , i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

 

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, i criteri di individuazione  dei loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, entrate, appalti, sottoscrizione di contratti,  ordinanze, concessioni,  autorizzazioni,  certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

 

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni su specifiche materie al segretario comunale oltre a quelle già eventualmente indicate dal presente statuto.

 

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di  funzionari dell’area direttiva in mancanza nell’Ente di tale professionalità; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

 

6.Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 

7. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di appositi uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e delle Giunta, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

8.Il regolamento  degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, i criteri di valutazione dell'attività dei dirigenti, e/o dei responsabili degli Uffici e dei servizi di cui al successivo art.41. Tali valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del dirigente e sono operate dal Sindaco, di norma, a fine esercizio finanziario.

 9. L'incarico di funzione dirigenziale può essere revocato anche prima del nuovo esercizio finanziario, in caso di:

-         Reiterata inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco e/o dalla G.M.;

-         Responsabilità particolarmente gravi;

-         Responsabilità reiterata;

-         Mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come evidenziabile dal monitoraggio trimestrale, di cui ai successivi artt.38 e 57 Del presente statuto;

-          Motivate ragioni organizzative e produttive;

-         accertamenti di risultati negativi di gestione.

-         negli altri previsti dalla legge e dal c.c.n.l..

10.Sino all’adozione del regolamento di cui al comma 7) i criteri di valutazione possono essere individuati nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi.Si riconosce ampia facoltà agli organi di governo del Comune di individuare i predetti criteri e di avvalersi di strumenti di controllo interno nel rispetto della normativa vigente.

Per la valutazione predetta  ci si avvale anche dei risultati forniti dall’ufficio di Controllo Interno, appositamente istituito.

 

11.La revoca viene effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e garantendo il  diritto alle controdeduzioni da parte del soggetto interessato.

 
Art. 38

 

Segretario Comunale

 

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

 

3. Il segretario comunale può essere revocato, per violazioni dei doveri di ufficio, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale.

E’ illegittima la revoca del Segretario adottata dal sindaco neo - eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

 

4.La revoca viene effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e garantendo il  diritto alle controdeduzioni da parte del soggetto interessato.

 

5.Il segretario comunale:

 

-         Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

-         Sovrintende allo svolgimento  delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia stipulato convenzione con altri comuni per la nomina del direttore generale, ai sensi dell’art. 40, c.1 del presente statuto;

-         Presiede la Conferenza dei Dirigenti;

-         dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi con  funzioni dirigenziali;

-         Riferisce al Sindaco sul funzionamento dell'Ente e  propone, di concerto con la conferenza dei dirigenti, le misure organizzative occorrenti.

-         Cura trimestralmente un monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PRO ai dirigenti e ne relaziona al Sindaco.                                                               In caso di nomina del Direttore Generale,  le competenze indicate nel presente punto sono affidate a quest'ultimo  e, di conseguenza, non al Segretario Comunale.

-         Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.

-         Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

-         Riferisce al Sindaco eventuali omissioni o irregolarità, che abbia riscontrato nell’esercizio delle sue funzioni,  da parte dei responsabili dei servizi, in relazione alle direttive loro impartite dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi, dal Sindaco e dalla G.M.

-         Esercita ogni altra funzione demandatagli dal presente statuto, regolamenti, dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi e dal Sindaco.

 

6. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

 

7. Il segretario comunale, dietro comunicazione del Sindaco, può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti.

 

Art.39

 

Vice Segretario comunale

 

1.Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario comunale.

 

2. Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

3. Il regolamento di cui al comma 1. disciplinerà le modalità di conferimento dell’incarico, i requisti professionali necessari per la copertura dello stesso, la sua durata ed altre eventuali funzioni che potrebbero esservi demandate.

 

Art. 40

 

 Direttore Generale

 

1. E’ consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i   15.000 abitanti.

  

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.

  

3. Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale   possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.

  

4.Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

     

5.Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

Spetta al Direttore Generale curare il monitoraggio trimestrale, di cui all’art. 38 c.5, relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.  

 

6.Per l’esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del  personale degli uffici e dei servizi comunali.

 

7. Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un’indennità di responsabilità nella misura determinata dal c.c.n.l. di categoria dei segretari comunali e provinciali.

 

Art. 41
 

Incarichi e competenze  dirigenziali

 

1.Le funzioni dirigenziali possono essere conferite, fatta salva l’applicazione del comma 68, lettera c) dell’art.17 della legge 15/05/1997, n.127, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. Rimane salva la facoltà di stipulare i contratti a tempo determinato di cui all’art. 37 del presente statuto.

 

2.La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata ai dirigenti, come sopra individuati e nominati e di seguito indicati come responsabili.

 

3.Gli incarichi di cui al presente articolo sono assegnati a tempo determinato in base a criteri competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Essi sono rinnovabili alla scadenza dell’incarico, previa valutazione degli obiettivi raggiunti nel precedente esercizio finanziario e sono revocabili, secondo quanto disposto nell’art.37 del presente statuto.

I responsabili incaricati esercitano comunque la funzione loro assegnata fino alla loro sostituzione.

 

4. Ai soggetti responsabili spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

5. I responsabili, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dalla Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

6. I responsabili svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

7.Spetta in particolare ai dirigenti, oltre alle specifiche ed esplicite funzioni attribuite dalla legge:

¨     la formulazione di proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;

¨     l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi;

¨     la presidenza delle Commissioni delle gare e dei concorsi;

¨     la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

¨     la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente,

¨     gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure professionali loro riconosciute, fissarne l'orario di servizio  e di apertura al pubblico, vigilare sul rispetto dello stesso, autorizzare l'esecuzione del lavoro straordinario, in conformità alle direttive eventualmente impartite dal Sindaco, il godimento del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori Comune, la partecipazione a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme e degli indirizzi dettati dall'Amministrazione e dal direttore Generale o Segretario con funzioni di direttore;

¨     gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

¨     i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni  e concessioni edilizie;

¨     tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i  poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

¨     le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

¨     l'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dall'Amministrazione,

¨     la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno assunto;

¨     nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali conducono e concludono le trattative private;

¨     provvedono ad ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonchè alle procedure di collaudo;

Gli stessi responsabili nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge :

                  I.      nominano i responsabili della sicurezza per ciascun ufficio e del trattamento dei dati sensibili;

               II.      predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza degli organi di indirizzo, i chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro esame;

            III.      provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organizzativa diretta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti;

            IV.      relazionano trimestralmente e/o su richiesta del Sindaco, Segretario e Direttore generale, sul grado di attuazione degli obiettivi assegnati;

               V.      esprimono i pareri di cui all'art. 53, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

            VI.      consultano, in forma individuale, le Gazzette nazionali, Regionali ed Europee per un costante aggiornamento e periodico adeguamento delle norme regolamentari comunali;

         VII.      emanano istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;

      VIII.      provvedono in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto, nonché dagli organi comunali nei limiti dei poteri loro attribuiti.

            IX.      ricercano, anche attraverso l’ausilio degli strumenti informatici, bandi, programmi e iniziative regionali, statali, comunitari e internazionali da proporre all’amministrazione comunale, ciascuno per la propria area di competenza, in materia  di:

-         Opere pubbliche

-         Urbanistica e questioni ambientali

-         Snellimento delle procedure amministrative

-         Formazione professionale

-         Manifestazioni culturali

-         Collaborazione tra popoli e solidarietà sociale

-         Premi

Tale elenco viene formulato solo a titolo esemplificativo. Si avrà cura di privilegiare quei bandi che presuppongono una minima compartecipazione a carico del bilancio comunale.

 

8. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

 

9. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto ed eventualmente anche individuare i responsabili del provvedimento finale nel rispetto della normativa vigente, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

 

10. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

11. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le  relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

  

12.Nelle materie di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l’Ente nei rapporti con terzi esterni all’Amministrazione.

 

13.Si fa riferimento alla disciplina vigente e a quella eventualmente prevista nel regolamento degli uffici e dei servizi, per l’iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.

 

Art.42


La Conferenza dei Dirigenti

 

1.Al fine di favorire la collegialità della funzione dirigenziale, viene istituita la Conferenza dei Dirigenti.

2.La Conferenza è convocata e presieduta dal Segretario comunale.

3.Alla Conferenza compete:

-         discutere le questioni di interesse generale e quelle più rilevanti di interesse intersettoriale, al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento della funzione dirigenziale e dell'attività gestionale;

-          integrare a livello di Ente i programmi ed i progetti di cui all’art.precedente;

-         presentare proposte e formulare pareri in ordine alla fattibilità delle indicazioni contenute nel PRO e  negli altri  atti di indirizzo politico e amministrativo;

-         l'esercizio delle funzioni espressamente demandate dai Regolamenti comunali;

-         esprimere indirizzi e direttive al cui rispetto sono tenuti i singoli dirigenti, allo scopo di renderne omogeneo l'esercizio delle funzioni.

4.Le modalità di convocazione, funzionamento e altre competenze sono indicate in apposito regolamento.

 

5.Alla Conferenza partecipa di diritto il Direttore generale, se diverso dal segretario comunale.

Art.43

 

Dipendenti comunali

 

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

 

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

 

3.Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

4.Il regolamento degli uffici e dei servizi, si conforma alle leggi dello Stato e agli accordi sindacali per quanto attiene lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di accesso all’impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

 

5.Il rapporti di lavoro può essere costituito a tempo parziale e a tempo determinato,

pieno o parziale nel rispetto della disciplina vigente in materia.

 

6. Le responsabilità, sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, le destituzioni di ufficio e la riammissione in servizio sono regolati nel rispetto della normativa vigente.

 

7. Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

 

8. Il Sindaco, sentito il direttore generale se nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con il Piano delle Risorse e degli obiettivi e gli altri eventuali strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute e della dotazione individuata per ciascun settore dalla Giunta in sede di approvazione del PRO.

 

9.L’assegnazione avviene secondo criteri di flessibilità e mobilità interna in relazione anche alle contingenti esigenze di ufficio.

 

10.Spetta al dirigente la competenza in merito alla mobilità interna del personale assegnato alla propria Area. Il provvedimento di trasferimento viene assunto in forma scritta e comunicato per conoscenza al direttore generale, al Segretario e al sindaco.

 

11. Il Segretario comunale, anche su richiesta del Sindaco e del Direttore Generale, ove nominato, e in relazione alle esigenze degli uffici, dispone il trasferimento del personale-compreso quello  impiegato in lavori socialmente utili- da settore a settore, sentiti i dirigenti responsabili degli Uffici e il Direttore Generale, nel rispetto dei principi fissati nel regolamento degli ordinamenti e dei servizi.Si può prescindere dall’acquisizione dei pareri di cui sopra nel caso di comprovate esigenze di urgenza.

 

 12. Il Direttore Generale è corresponsabile insieme ai Dirigenti di settore, della gestione ottimale delle risorse umane e, pertanto sovrintende alle scelte operate da questi ultimi e dal Segretario comunale per le competenze allo stesso attribuite al comma precedente.

 

 

Titolo IV

 

Servizi pubblici

 

 

Art. 44

 

Servizi pubblici comunali

 

 

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

 

2.La loro gestione si conformerà ai principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, generalità e trasparenza.

 

3. Il consiglio comunale delibera l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

 

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

 

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

 

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

 

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

 

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

 

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica  maggioritaria.

 

4.L’affidamento a terzi e l’esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b)-c)-d)-e)-f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialita’.

 

5.La scelta di gestione del servizio verrà deliberata dal consiglio comunale.

 

6.Per la gestione dei servizi, il Comune può stipulare convenzioni con le società miste di cui alla legislazione vigente che disciplina il bacino di fuoriscita dei lavoratori socialmente utili.

Il Comune può essere parte delle predette società, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

 

 

Art.45

 

Aziende Speciali

 

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

 

2. Le aziende hanno personalità giuridica ai sensi di legge ed hanno l’obbligo di pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

 

3.Sono organi delle aziende speciali :

 

-         Il consiglio di amministrazione;

-         Il Presidente;

-         Il Direttore.

 

4.La Composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto delle singole aziende ove verrà assicurata la presenza di entrambi i sessi all’interno dell’organo in questione.

 

5. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

 

6.Il Consiglio di amministrazione e il Presidente durano in carico in corrispondenza al mandato del Sindaco.

 

7. Gli Amministratori e il Presidente  delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del Sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

 

8.La nomina del Direttore avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto di ogni singola azienda.

 

9.E’ di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell’azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.

 

Art.46

 

Istituzioni

 

1.Il consiglio comunale può costituire le istituzioni , organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.

 

2.L’istituzione viene deliberata per l'esercizio dei servizi sociali.

 

3.Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.

 

4.Lo statuto e il regolamento dell’istituzione può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato,nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e/o a forme di collaborazione, accordo o convenzione con associazioni di volontariato e cooperative sociali o culturali.

 

5.Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

 

6.Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.si richiamano le disposizioni di cui all’art.45, commi 4-8 del presente statuto.

 

7.Il bilancio delle istituzioni costituisce allegato al bilancio del Comune.

 

8.L’istituzione è vincolata ad agire nei limiti del pareggio del bilancio.

 

9.La verifica dei risultati della gestione è affidata al revisore dei conti del Comune.

 

 

Art. 47

 

Società per azioni o a responsabilità limitata

           

              

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni,anche a capitale pubblico minoritario, o a societa’ a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

 

2. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

 

3.Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, sia obbligatoriamente maggioritaria.

 

4.L’acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

 

5. Le modalità di partecipazione,costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge, osservando le procedure di evidenza pubblica, in caso di società a prevalente capitale pubblico.

 

Art 48

 

Convenzioni

  

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati, che abbiano o meno natura imprenditoriale.

  

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

  

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

  

4.Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.

 

5.Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.

   

Art. 49

 

Consorzi

 

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

  

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo

statuto del consorzio.

  

3.L'assemblea del consorzio, che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto, è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato.

     

  

Art. 50

 

Accordi di Programma,Conferenze di Servizi e contratti di Sponsorizzazione

 

1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

  

2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

  

 3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

  

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

  

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

  

6. In applicazione dell’art.43 L.449/1997, il Comune può stipulare ,con soggetti pubblici o privati,contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell’attività dell’ente locale.

  

7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione,nel rispetto della legislazione di settore,e previo indirizzo specificato nel PEG, o , in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

  

TITOLO V

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

 

Art. 51

 

Finanza e Contabilità

 

   

1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

  

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

 

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

  

 4. Il regolamento disciplina l’applicazione dei tributi comunali e la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, prevedendo la partecipazione in quota degli utenti alla copertura dei costi dei servizi secondo le norme di legge.

 

5. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d’ufficio.

  

Art.52

 

   Demanio, patrimonio, inventario

 

1.Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.

 

2.L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

 

3.Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili, mobili e immobili.

 

4.Il Comune può vendere i beni patrimoniali disponibili.

  

 
Art. 53

 

Ordinamento tributario

  

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

  

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

  

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

  

Art.54

 

Bilancio e Rendiconto di Gestione

 

  

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

  

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.

 

3.Compete alla G.C. l’adozione del PRO ,su proposta del Direttore Generale o in mancanza del segretario comunale e sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PRO vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

 

4. Nei termini e secondo le procedure di legge e dei regolamenti interni sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

  

5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

 

 

Art. 55

 

Disciplina dei contratti

 

 1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

  

2. Per gli atti contrattuali di non rilevante entità devono privilegiarsi procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

  

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

  

4.Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art.37.

 

Art. 56

 

Revisione economico-finanziaria

 

 

1. Il revisore dei conti del Comune di S. Elisabetta è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

 

3.Il revisore dei conti resta in carica fino al compimento del triennio e può essere riconfermato per un altro triennio..

Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con diligenza  del mandato.

 

4.Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché le regolarità dei fatti gestionali attraverso la presa di visione e conoscenza dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e gli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniale.

 

5. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

 

6. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

7. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente alla G.M.,al consiglio comunale, al Direttore generale e al segretario comunale

 

8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e secondo legge.

 

Art. 57

 

Principi generali del controllo interno

 

 

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui alI’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

 

2.Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello stato.

 

3 Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a  convenzioni con altri comuni e ad incarichi esterni.

 

4.L’Ufficio di controllo interno o  di gestione mira a rilevare l’efficacia, l’efficienza, ed economicità dell’azione amministrativa e svolge una funzione di predisposizione, coordinamento ed elaborazione delle informazioni e di intreccio con tutto l’apparato.

 

5.Compete ai responsabili dei servizi la trasmissione di tutte le informazioni necessarie a predisporre sulla base delle risultanze del controllo di gestione, gli interventi che si rendono necessari per una maggiore funzionalità ed efficienza dell’attività comunale.

 

6.L’ufficio predispone gi strumenti idonei a rilevare, con indicatori che diano garanzia di imparzialità, il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti; predispone eventuali griglie di valutazioni e agevola il direttore generale, se nominato, o in mancanza il Segretario nella rilevazione dei dati utili per il monitoraggio di cui all’art. 38 del presente statuto.

 

7.L’ufficio di controllo interno  è di supporto al Sindaco nella valutazione dei dirigenti, fornendo a tal fine ogni strumento e/o dato utile di cui sia in possesso e predisponendo, rilevazioni statistiche, carichi di lavoro, controlli e ogni altro che l’amministrazione ritenga valido strumento di supporto all’attività di valutazione di cui al presente articolo.

 

 

TITOLO VI

 

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

 

 

Art. 58

 

Partecipazione dei cittadini

 

Principi della partecipazione

 

1.Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

 

2.Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia  ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.

 

3.Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.

 

4.Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.

 

Art. 59

 

Diritto di udienza

 

1.Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

2.Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la  prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

3.Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.

 

Art. 60

 

Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

 

1.Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 7, commi primo e secondo e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.

 

2.Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma primo, lett. b), del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

 

3.Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

 

 4.Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per l'agevole individuazione del responsabile del procedimento.

 

5.Il regolamento è pertinente alle seguenti finalità:

 a) indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;

 b) assicura le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione, salva la disciplina della legge sul bollo.

 

6.Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

 

7.Si richiamano le disposizioni di cui alla L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di individuazione e comunicazione al soggetto interessato del responsabile del procedimento. Quest’ultimo esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale  pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo e nei modi e nelle forme previste dalla legge.

 

Art. 61

 

Le forme associative e volontariato

 

1.Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.

 

2.Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.

 

3.L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate, l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.

 

4.E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritti in tale albo tutte le associazioni, che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.

 

5.Il regolamento fisserà le forme per la tenuta dell'albo.L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.

 

6.E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili e il in possesso dei requisiti di cui alla L.266/91 e successive modifiche ed integrazioni,

 

7.Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:

 

 a) accedere a strutture e servizi del Comune;

 b) essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;

 c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.

 

8.Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendono prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.

 

9.Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.

 

10.Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

 

Art. 62

 

Consulte tematiche

 

 

1.Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative sono istituite consulte tematiche, rappresentative di tutte le istanze sociali, politiche e culturali, alle quali affidare tutte le questioni di grande portata sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.

 

2. I componenti della consulta sono nominati  dal Sindaco.

 

3.La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.

 

4.La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.

 

5.La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale.

 

6.E’ istituita la Consulta degli anziani e per le tematiche sociali.

 

7. E’ istituita la consulta per gli emigrati.

 

8.Le Consulte hanno solo funzioni consultive e propositive.

 

 

Art. 63

 

Forum tematici

 

1.Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

 

2.I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza.  Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie e dell'ordine del giorno.

 

3.Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto. 

 

4.Il Comune può consultare, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali mediante "conferenza di programma".

 

Art. 64

 

Istituzione Forum dei giovani

 

1.L’istituzione ( del Forum dei giovani ) sarà uno strumento di partecipazione alla vita cittadina da parte di tutti i giovani di S.Elisabetta e sarà lo strumento per esprimersi in maniera autonoma, specifica e competente su argomenti di organizzazione e manifestazioni ed attività in genere su temi cittadini che riguardano la cultura, lo sport, le attività per il tempo libero.

 

2.“ Il Forum dei giovani “ rappresenta tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni.

 

3.“Il Forum dei giovani “ godrà di autonomia politica e amministrativa.

Ad esso verrà assegnata una quota fissa di risorse finanziarie all’interno del bilancio comunale.

 

4.L’elezione,il funzionamento e le specifiche competenze del predetto forum dei giovani saranno stabilite con apposito regolamento consiliare da approvare contestualmente alla sua istituzione.

 

5.Il “Forum dei giovani “disporrà, compatibilmente con le disponibilità immobiliari del comune, di apposita sede operativa , adeguatamente attrezzata ,e si avvarrà per il proprio funzionamento della collaborazione del personale comunale.

 

6.“Il Forum dei giovani” sarà l’espressione partecipativa di una componente sociale che con il proprio contributo di idee e di esperienza fornirà indicazione e proposte all’azione degli organismi istituzionalmente competenti alla programmazione e gestione delle scelte politco-amministrative inerenti alle competenze dello stesso organismo.

 

7.“Il Forum dei giovani “ adotterà tutti i metodi che riterrà e che siano efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale ha obbligo di tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto e alla quale deve rendere conto del proprio operato.

 

Art.65

 

Baby - Sindaco

 

1.Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche locali e avvicinare le stesse alle Istituzioni locali, viene istituito il Bay Sindaco e baby consiglio.

 

2.Le norme di funzionamento e di partecipazione di tali organi all’attività amministrativa, vengono disciplinate in apposito regolamento.

 

3.Tali organi esplicheranno solo una funzione propositiva.

 

4.Il Sindaco è " il difensore dei bambini"e si impegna a convocare almeno due volte l’anno un Consiglio Comunale dedicato alle problematiche infantili e giovanili.

 

Art.66

 

Iniziativa popolare

 

1.I cittadini, per una migliore tutela di interessi collettivi, esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.

 

2.Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di presentazione dei predetti progetti, dei termini di deliberazione da parte del Consiglio Comunale ed ogni altro elemento necessario per consentire la forma di partecipazione di cui al presente articolo.

 

Art. 67

 

Istanze e petizioni

 

1.Tutti i residenti singoli o associati hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

 

2.Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco.

 

3.Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale.

 

4.Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei  termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.

 

5.Le risposte sono comunicate personalmente al proponente entro dieci giorni dall' avvenuto esame.

 

Art. 68

 

Interrogazioni ed interpellanze popolari

 

1.I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale.

 

2.Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.

 

3.Le richieste devono essere presentate presso gli uffici della segreteria comunale entro tre giorni dalla convocazione della seduta consiliare e ove prodotte al di fuori di tale termine vengono inserite alla successiva seduta consiliare utile.

 

 

Art. 69

 

Referendum consultivi

 

1.Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

 

 a) bilancio e conto consuntivo;

 b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

 c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti             

obbligazionari;

 d) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del

Comune presso enti, aziende o istituzioni.

 

2.Il referendum è ammesso anche  su iniziativa popolare  quando sia stata depositata relativa richiesta, presso il consiglio comunale, da almeno 500 elettori.

 

3.Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale

 

4.Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

 

5.Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di  quanto previsto nel presente articolo.

 

Art. 70

 

Disposizioni sul referendum ed effetti

 

1.Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

 

2.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

3.Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.

 

4.Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita dal difensore civico, se nominato, e da due soggetti esterni all'organizzazione del Comune, che diano garanzia di imparzialità, nominati dal sindaco.

Ove il difensore non sia stato ancora eletto o per qualsiasi causa sia cessato dalla carica, la predetta Commissione è costituita da tre soggetti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, così come individuato dal Sindaco.

 

5.La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni. Segretario della commissione è il segretario comunale.

La decisione della commissione sull'ammissibilità del referendum viene comunicata al consiglio nella prima seduta successiva.

 

6.Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; più referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.

 

7.Il referendum è indetto dal Sindaco entro sessanta giorni dalla decisione della commissione o dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre tre mesi.

 

8.Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.

 Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

 

9.Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti conseguenziali.

 

 

 Art. 71

 

Difensore civico

 

1.Il difensore civico vigila, in quanto garante, sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.  In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune.

 

2.Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi che diano ampia e comprovata garanzia di indipendenza, probità e preparazione, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal regolamento.

 

3.Il difensore civico resta in carica cinque anni.

 

4.La votazione è ripetuta per due volte consecutive nella stessa seduta.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza di quattro quinti, il consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere ad altre due votazioni, nelle quali viene richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Nel caso di risultanza negativa si procederà ad una ulteriore votazione nella quale viene richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

5.Il consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità del difensore civico e i rapporti dello stesso con il Consiglio comunale. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico:

 

 a) i consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari, gli amministratori e dirigenti di enti pubblici o a partecipazione pubblica;

 b) i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;

 c) i pastori ed i ministri di culto;

 d) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;

 e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune;

 

6.Il difensore civico cessa dalla carica:

 

 a) alla scadenza del mandato quinquennale;

 b) per dimissioni, morte o impedimento grave;

 c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;

 d) revoca del  consiglio comunale, con delibera a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali o per sopravvenuti fatti che rendono discutibile la probità ed onestà del difensore, condizioni necessarie per la copertura della relativa carica.

e) per decadenza per le stesse cause per le quali si perde la

qualità di consigliere o per sopravvenienza di un delle cause di ineleggibilità

indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su

proposta di uno dei consiglieri comunali.

f) in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

 

7.Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.

 

8.Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

 

a) trasmette al sindaco, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;

 b) sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza, ed assume i provvedimenti di competenza, informandone in ogni caso, il consiglio comunale.

 

9.Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.

 

10.Il presidente del consiglio può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.

 

11.In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute secondo le modalità prescritte nel regolamento.

 

12.Lo stesso consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute su determinati disfunzioni o ritardi.

 

13.E' previsto l'ufficio del difensore civico che avrà sede in idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, completi di tutto ciò che necessita per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

 

14.Il difensore civico è immediatamente rieleggibile una volta sola.

 

15.Al difensore civico non è corrisposta nessuna indennità di funzione. Saranno a carico del Comune soltanto le spese necessarie per il funzionamento dell’Ufficio.

 

TITOLO VII

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 72

 

Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

 

1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

 

2.Le norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla G.C. e pubblicizzato con le modalita’ ed i criteri previsti dalla legge.

  

3.Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto

 

5.Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

 

6. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.

 

 

Art.73

                  

Norme finali

 

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

 

3.Si considerano automaticamente abrogate le disposizioni statutarie, in caso di sopravvenute disposizioni legislative con le stesse incompatibili.

INDICE GENERALE

 

TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1                    Definizione

Art. 2                    Il Comune

Art. 3                    Rapporto con gli altri Enti territoriali locali

Art. 4                    autonomia statutaria

Art. 5                    Autonomia regolamentare

Art. 6                    Ordinanze

Art. 7                    Principi e finalità

Art. 8                    Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti di

collaborazione pacifica fra i popoli

Art. 9                    Diritto all'informazione ed albo pretorio

Art. 10                  Funzioni

Art. 11                  Principi di organizzazione dell'attività comunale

Art. 12                  Criteri e metodi dell'azione comunale

 

TITOLO II

 

GLI ORGANI DEL COMUNE

 

Art. 13                  Organi

Art. 14                  Consiglio Comunale

Art. 15                  Le funzioni di indirizzo

Art. 16                  Le funzioni di controllo

Art. 17                  Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 18                  Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 19                  Poteri di chi presiede l'adunanza

Art. 20                  Locale e personale per l'ufficio del presidente del consiglio   

Comunale

Art. 21                  Le commissioni consiliari

Art. 22                  Consiglieri comunali

Art. 23                  Gruppi consiliari

Art. 24                  Norme transitorie sui gruppi consiliari

Art. 25                  Decadenza e dimissioni dalla carica

Art. 26                  Sindaco

Art. 27                  Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

Art. 28                  Cessazione dalla carica

Art. 29                  Linee programmatiche di mandato

Art. 30                  Mozione di sfiducia

Art. 31                  Vice sindaco

Art. 32                  Nomina della Giunta comunale

Art. 33                  Competenze della Giunta comunale

Art. 34                  Funzionamento della giunta comunale

Art. 35                  Verbali degli organi collegiali

 

TITOLO III

 

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

Art. 36                  Principi e criteri organizzativi

Art. 37                  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 38                  Segretario Comunale

Art. 39                  Vice Segretario comunale

Art. 40                  Direttore generale

Art. 41                  Incarichi e competenze dirigenziali

Art. 42                  La conferenza dei dirigenti

Art. 43                  Dipendenti comunali

 

 TITOLO IV

 

 

SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 44                  Servizi pubblici comunali

Art. 45                  Aziende speciali

Art. 46                  Istituzioni

Art. 47                  Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 48                  Convenzioni

Art. 49                  Consorzi

Art. 50                  Accordi di programma, Conferenze di servizi e contratti di

Sponsorizzazione

 

 

TITOLO V

 

ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

Art. 51                  Finanza e contabilità

Art. 52                  Demanio, patrimonio, inventario

Art. 53                  Ordinamento tributario

Art. 54                  Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 55                  Disciplina dei contratti

Art. 56                  Revisione economico-finanziaria

Art. 57                  Principi generali del controllo interno

 

 

 

 

TITOLO VI

 

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

 

Art. 58                  Partecipazione dei cittadini - Principi della partecipazione

Art. 59                  Diritto di udienza

Art. 60                  Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle

Informazioni

Art. 61                  Le forme associative e volontariato

Art. 62                  Consulte tematiche

Art. 63                  Forum tematici

Art. 64                  Istituzione Forum dei giovani

Art. 65                  Baby-Sindaco

Art. 66                  Iniziativa popolare

Art. 67                  Istanze e petizioni

Art. 68                  Interrogazioni ed interpellanze popolari

Art. 69                  Referendum consultivi

Art. 70                  Disposizioni sul referendum ed effetti

Art. 71                  Difensore civico

 

 

TITOLO VII

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art. 72        Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

Art. 73         Norme finali

 

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