
COMUNE DI S. ELISABETTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI
Come integrato e modificato
dal Verbale di Delibera del Consiglio Comunale N.23 del 06/08/2009
I N D I C E
Art. 1 - Istituzione della tassa ......
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana..
Art.
3 - Contenuto del regolamento
Art. 4 – Presupposti, Soggetti passivi e soggetti responsabili
della tassa.
Art. 5 - Case coloniche
Art.
6 - Non assoggettabilità éd esclusioni della tassa.
Art.
7 - Commisurazione della tassa.
Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del
servizio.
Art. 9 - Parti comuni dei condominio.
Art.10
- Decorrenza della tassa.
Art.11 - Classi di contribuenza.
Art.12 – Esenzioni.
Art.13 – Riduzioni.
Art.14 – Agevolazioni.
Art.15 – Tariffe.
Art. 15/a – Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento,
dei rifiuti organici
Art. 15/b - Condizioni
generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio
domestici
Art. l5/c - Condizioni
generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in
proprio di compost per le utenze non domestiche.
Art. l5/d - Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento
della frazione organica
Art.
15/e – Rifiuti da compostare - "frazione umida"
Art.
15/f - Uso improprio delle compostiere
Art.16 - Tassa giornaliera di smaltimento.
Art.17 - Servizio stagionale.
Art.18 – Denunce.
Art.19 - Lotta all'evasione.
Art.20 – Accertamento.
Art.21 – Riscossione.
Art.22 - Controllo dei dati.
Art.23
- Accesso agli immobili.
Art.24
- Accertamento per presunzione semplice.
Art.25
- Funzionario responsabile.
Art.26 – Rimborsi.
Art.27 – Contenzioso.
Art.28 – Sanzioni.
Art.29 - Norme abrogate.
Art.30 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
Art.31 - Entrata in vigore.
Art.32 - Casi non previsti dal presento regolamento.
Art.33 - Variazioni del regolamento.
Art. 1
Istituzione della tassa
Per
il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di
quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39
della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito
del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare
secondo la disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza
della prescrizioni e dei criteri di cui al presento regolamento.
Art. 2
Servizio di nettezza
urbana
il
servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 715, in conformità
all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa
riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della
tassa (zone servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della
raccolta ecc.).
Art. 3
Contenuto del regolamento
Il
presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i
criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per
l'applicazione dei tributo.
Art. 4
Presupposti soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa
1.
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel
territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato o comunque reso
in via continuativa.
2.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree stesse.
3.
Per gli alloggi affittati In modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta
dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
Art. 5
Case coloniche
1.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta dì pertinenza,
la tassa è dovuta anche quando nella zona, in cui è attivata la raccolta dei
rifiuti, è situata soltanto In strada di accesso all'abitazione ed al
fabbricato.
Art. 6
Non assoggettabilità e d esclusioni dalla tassa
1. Non
sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti
per la loro natura o per Il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a)
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e
stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola,
presenza umana;
b)
soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente
alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non
sia possibile la permanenza;
c)
parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del codice
civile con l’eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino
o a parco;
d)
la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia
che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
e)
unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
f)
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè
tali circostanze siano dimostrate con idonea documentazione. Tali circostanze
devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea
documentazione.
3.
Sono altresì esclusi dalla tassa:
a)
i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi
vigenti.
4. Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di
essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si
formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o
nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti.
5.
Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, in cui
si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative
non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto
indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di
parte,ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista
documentazione,l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti
speciali tossici o nocivi.
ATTIVITA' DETASSAZIONE
%
Autocarrozzerie e Verniciatura ……………………………………………….……………………50
Autofficine per riparazioni veicoli……………………………….................................................40
;
Autofficine di elettrauto ............................ ………………………………………….......................30
Lavanderie........................................................................................................ …………………..30
Art. 7
Commisurazione della tassa
La
tassa a norma del 1° comma dell'art. 65
del D.Lgs. 507/1993, é commisurato alle quantità e
qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi
urbani interni ed assimilati producibili nel locali ed aree per il tipo di uso
cui i medesimi sono destinati nonché Il costo dello smaltimento.
2.
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro
interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti
inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano
ad un metro quadrato.
3.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolto anche
un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa
prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
Art. 8
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio
I.
La tassa è dovuta per intera nelle zone in cui il servizio relativo allo
smaltimento di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime
di privativa. La tassa é comunque applicata per intero ancorché si tratti di
zona non rientrante in quella perimetrata quando, di
fatto, detto servizio è attuato.
2.
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque
situati fuori del1'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani
interni ed assimilati nel contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:
a)
in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita supera 500 metri e
fino a 1.000 metri.
b)
In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 metri
e fino a 1.500 metri.
C)
in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri.
3.
Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs.
507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta,
debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestote
del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla
data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre
rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4.
In caso di mancato svolgimento dei servizio o nel caso in cui lo stesso
servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari
sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o del1a capacitá minima che gli stessi debbono assicurare e della frequenza
della raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
S.
Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari
quando li limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano
di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella
stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nel
contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
Art. 9
Parti comuni del condominio
l.
Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle
parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da
considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 2 Punto c).
2.
Qualora le parti comuni vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi il Comune,
ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la
superficie di ciascun condominio di una quota dal 2 al 10% In ragione inversa
del numero dei condomini, secondo il presente prospetto:
aumento del ...10.... % agli alloggi siti
in edifici sino a 5 condomini
aumento del ....5.... % agli alloggi siti
in edifici sino a 10 condomini
aumento del ....2.... % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.
Resta
ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via
esclusiva.
3.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa
dovuta per l locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermo restando nei
confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto
tributarlo riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E’
fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto responsabile
del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune,
entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei
locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
Art.10
Decorrenza della tassa
1.
la tassa ai sensi dell’art.64 del D.Lgs. 507/1993 é
corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2.
l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello
in cui ha avuto inizio l'utenza.
3.
La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e
delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia
Indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo
a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione
il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto
denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e la
detenzione dei locali ed aree ovvero se
la tassa sia stata assolta da11’utente subentrante a seguito di denuncia o in
sede di recupero d'ufficio.
Art. 11
Classi di contribuenza
1.
Fino all’adozione della
nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità
di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei
criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 da deliberarsi, nei termini temporali
stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi
la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente
regolamento:
CLASSI
1) locali adibiti ad
uso abitazione;
2) locali di ristoranti,
trattorie, Pizzerie tavole calde e rosticcerie;
3) locali di esercizi di vendita frutta e
verdure, prodotti alimentari in genere piante e fiori;
4) locali di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie,
paninoteche, discoteche, sale da gioco e sale da ballo;
5) locali di alberghi,
locande, pensioni, affittacamere;
6) locali di collegi convitti, case di cure
e riposo, istituti di assistenza e beneficenza;
7) locali di esercizi
di vendita diversi da quelli indicati al punto 3;
8) locali di uffici (professionali,
commerciali, assicurativi, banche ecc.) agenzie, ricevitorie, mostre ed
esposizioni;
9) locali
dì teatri, cinema, circoli, sale convegni;
10) locali
di ambulatori, laboratori di analisi, saloni di bellezza (compresi barbieri e
parrucchieri), palestre;
11) locali di stabilimenti industriali oleifici, laboratori artigianali,
autorimesse, magazzini;
12) locali non
inseriti nelle precedenti c1assificazioni e non ad esse assimilabili;
13) locali adibiti a scuole;
14) campeggi;
15) banchi di vendita all'aperto: mercato settimanale;
16)
banchi di vendita all'aperto: mercato Ortofrutticolo;
17) parcheggi e posteggi;
18)
distributori carburante, altre aree scoperte ad uso privato;
19) enti pubblici.
Art.
12
Esenzioni
1. Sono
esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:
a) gli stabili (e relative aree) adibiti a uffici comunali;
b) gli edifici e la aree destinate ed aperte al culto, con
esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello dei culto in senso stretto;
c)
la abitazioni occupate da persone, sole o coniugi, che siano titolari esclusivamente
di pensione sociale, limitatamente ai locali direttamente abitati a condizione
che la superficie tassabile non sia superiore a mq.50;
d)
le abitazioni di proprietà della famiglie emigrate all'estero per motivi di lavoro
da comprovare con apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità Consolari
competenti a condizione che i locali da esentare non siano utilizzati da
chicchessia ed a qualunque titolo, fermo restando che l'Ufficio dovrà controllare,
attraverso l'utenza elettrica, il consumo medio di energia al fine di
verificare l'effettivo utilizzo o meno dell'abitazione.
2. Anche per detti edifici ed aree è
obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 19 con annotata la
richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata
con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
a)
l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio
di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto
all'esenzione accordata;
b)
che l’esenzione avrà validità fino a revoca.
Art. 13
Riduzioni
1) Sono
computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso
adibite.
2)Sono
computate nel limite dei 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od
accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3)
La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a) abitazioni
con unica occupante: 25%;
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione
rurale: 30%;
c) locali non adibiti
ad abitazione ad aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo
non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell’attività svolta: 10%;
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di
residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler
cedere l'alloggio in dotazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
comune: 20%;
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d)
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori
del territorio nazionale: 30%.
4. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla
base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione, debitamente documentata, con effetto dall'anno successivo e previo
accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20
gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta;
in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno
successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria
e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione
dall'art.76 del n.507/1993.
Art.14
Agevolazioni
1.
Nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli,
utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento
volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento ed il recupero,
la tariffa viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli
investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile
del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute. propone
alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione
tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità
nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano
luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di
energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell' agevolazione
viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che
hanno consentito il beneficio, Il responsabile del servizio ne dispone la
decadenza.
Art 15
Tariffe
1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro
il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione
contenuti nel presente regolamento per unità di superficie dei locali ed aree
compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno
successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono
prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra
l'altro indicare:
a) le ragioni dei rapporti
stabiliti tra le tariffe;
b)
i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi dei servizio discriminali in
base alla loro classificazione economica;
c)
i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima
obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa divenuta esecutiva a norma
di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità
locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di
legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso
di rilievi formulati tardivamente, il Comune non é obbligato ad adeguarsi agli
effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
Art
15/a
Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento,
dei rifiuti organici
Tutti
i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione
delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e
dei rífiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con
la società dell'ATO RIFIUTI incentiva la pratica del compostaggio come forma di
autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i
seguenti sistemi:
a. Compostiera "prefabbricata":
contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di
un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno
sportello inferiore per il prelievo del compost
maturo;
b. Compostiera
artigianale autocostruita (fai da te): contenitore
costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a
parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una
buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in
centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata
secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino
avrà cura di rivolgersi;
e. Compostaggio in
cumulo all'aperto: ricorda la “letamaia" fatta
dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da
favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di
dimensioni minime di 1 ‑ 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra
metri 0,60 e m. 1,50;
d. Compostaggio
in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico,
foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul
fondo.
Alle
utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in
conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli
stessi, una riduzione del 10% sulla tassa prevista per le abitazioni private.
Alle
utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad
installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi
impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost
dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale
rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 10% della tassa prevista.
Art. 15/b
Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa
rifiuti per il compostaggio
domestico
1 Al fine di incentivare l'uso del
compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ATO Rifiuti,
fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite
compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso
esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non
pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al
compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida
dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art. l5/a comma 1
lettera a.
2. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti
condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che
possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica
compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che
sia certificata dall'ATO Rifiuti e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale
l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso
diretto tutti gli utilizzatori.
3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su
terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali
o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;
4. Nelle zone residenziali previste ai sensi
del vigente PRO è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art.
l5/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt.
2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.
5.
I sistemi di compostaggio di cui all'art. 15/a comma 1 lettere c) e d)
sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.
6. I contenitori per il compostaggio devono
essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e
devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza
dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate
e soleggiato d'inverno.
7. L'utente si impegna ad evitare disagi ai
vicini e ad informare ed a spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla
natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di
compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente,
l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra
confinanti.
8. Per le utenze domestiche la riduzione della
tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di
residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come
residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare
almeno per un periodo di mesi 5/anno.
Art. l5/c
Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa
rifiuti
per la produzione in
proprio di compost per le utenze non domestiche.
l. Alle utenze non domestiche che aderiscono a
progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati
alla produzione di compost, sarà riconosciuta la
riduzione come prevista dall'art. l5/a comma 3.
2. Le utenze non domestiche che vogliono
usufruire della riduzione dovranno dimostrare, alla Società dell'ATO RIFIUTI,
di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in
proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.
3. Per le utenze non domestiche la riduzione
della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla
superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.
4. Tale riduzione sarà accordata per un periodo
di tre anni e decorre dal l' gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione
al programma di compostaggio.
5. La società dell'ATO RIFIUTI ha la facoltà di
effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.
6. Le utenze non domestiche presenti nelle zone
residenziali previste ai sensi del vigente PRO non possono installare alcuna
attrezzatura per la produzione in proprio di compost
dei rifiuti organici.
9. L'installazione di idonea attrezzatura per
la produzione in proprio di compost da parte delle
utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, dì proprietà o in
disponibilità, pertinenziali della azienda per cui si
richiede lo sgravio.
10. Le utenze non domestiche potranno
utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 15/a del presente
regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt
30,00 dalle abitazioni circostanti.
Art. l5/d
Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento
della frazione
organica
I. Presupposto della riduzione sulla tassa
rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso
abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a
fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene
il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
2. Il richiedente deve dichiarare all'atto
della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di
giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
3. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare
di utilizzare il compost prodotto in attività di
giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.
4. La destinazione del compost
prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è
ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.
5. Con l'istanza di riduzione della tassa
rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina
e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio,
con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
6. La presentazione dell'istanza di riduzione
agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la
procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il
31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.
7. Il richiedente è tenuto a consentire in
qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o
di personale dell'ATO RIFIUTI od altro personale appositamente incaricato che
provvedere all'accertamento della corretta, reale e costante attività di
compostaggio della frazione umida.
8. Qualora nel corso di un controllo venga
riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di
effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in
modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la
riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ambiente con provvedimento
del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione,
l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno
successivo.
Art. 15/e
Rifiuti da compostare - "frazione umida"
1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle
compostiere i rifiuti come sottospecificati per favorire il rapporto
ottimale Carbonio/Azoto che deve essere di 25-30 a 1.
a) sono residui ricchi di Carbonio
(marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;
b) sono residui ricchi di Azoto: resti di
frutta e verdura, sfalci d'erba;
questi elementi uniti
alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano
il substrato fertile.
L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di
seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del
compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e
scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata
percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio
dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.
Costituiscono
rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella
tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto
specificate:

|
1. |
a) scarti di frutta e
verdura b) scarti vegetali di
cucina e) gusci di uova d) ossa di animali e) gusci di molluschi
vari f) fiori e foglie
secche (non malate) |
ridotti
a pezzi |
|
2. |
a) pane raffermo ed
ammuffito b) pasta e) dolciume |
tal
quale |
|
3, |
a)
rametti b) trucioli e) cortecce d) potature |
triturati |
|
4, |
a)
fondi di caffè b) filtri di thè e) foglie varie d) segatura e) paglia f) sfalci d'erba
appassite g) carta comune, cartone |
tal quale |
Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali
elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità
ridotte, con le modalità sotto specificate:
|
|
|
1. |
a) bucce di agrumi
non trattati b) avanzi di carne, pesce |
Ridotti a pezzi |
|
2. |
a) salumi
e formaggi b) piccole quantità di
cenere e) lettiera di cani e
gatti |
Ridotti a pezzi |
|
3. |
a) Foglie di piante resistenti alla degradazione |
Tal quale |
|
|
Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti
materiali elencati nella seguente tabella C che dovrà depositarsi nella
compostiera:
|
|
|
a) Cartone
plastificato b) vetri e) metalli d) batterie e) oli
esausti f) riviste,
stampe a colori, carta patinata in genere g) filtri
di aspirapolvere h) tessuti i) piante
infestanti o malate j) scarti
di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.) |
6. L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere
così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente
nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che
distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni. Nelle le compostiere che distano meno
di 5.00 mt dalle abitazioni non è consentito sottoporre al compostaggio i
seguenti materiali:
a) i materiali di cui al comma 3 Tabella A
punto 2 a) pane raffermo ed ammuffito, b) pasta, c) dolciumi;
b) i materiali di cui al comma 4 Tabella B
punto a) bucce di agrumi e b) avanzi di carne,pesce;
c) i materiali di cui
al comma 4 Tabella B punto 3 a) foglie di piante resistenti alla degradazione
Art. 15/f
Uso improprio delle compostiere
1. Il mancato
utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni
previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune,
comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per
l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi
restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al
Regolamento stesso.
2. L'impianto di
compostaggio deve essere attivato entro il 31 dicembre dell'anno di
presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata
attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento,
comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della
tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.
3. Analoga procedura
verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti
direttive.
4. Per quanto non previsto nel presente
regolamento, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Ove non espressamente previsto dalla vigente
normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si
applicano le seguenti sanzioni:
• Per violazione delle distanze dai confini o
dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a
€ 360,00;
• Per violazioni
relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria di € 60,00 al € 360,00;
(Come integrato e modificato dal Verbale di Delibera del
Consiglio Comunale N.23 del 06/08/2009)
Art. 16
Tassa giornaliera di smaltimento
l.
per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli
utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e
non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso
pubblico o area gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa
di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2.
E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3.
La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata
a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita
alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo
percentuale del 50%.
4.
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di
uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti
solidi urbani.
5.
L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto col pagamento della tassa
da effettuare, contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea
di spazi ed area pubbliche all'atto dell'occupazione con il modulo di
versamento di cui all'art. 50 dei D.Lgs. 507/1993.
4. Per
le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano pagamento
della T 0 S A P, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente
al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso
di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con
sanzione, interessi e accessori.
7.
Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano
le disposizioni del presente regolamento e quelle del D.Lgs.
n.507/1993 relative alla tassa annuale, in quanto compatibili.
8. Trovano altresì applicazione le agevolazioni
previsto dal presente regolemento.
Art.17
servizio stagionale
Nelle
zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di
raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a
determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di
esercizio del servizio e comunque per una percentuale non superiore a1 40%
della tariffa.
Art. 18
Denunce
1.
I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi
dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al
Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di
tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio
devono essere denunciate le modifiche
apportate ai locali ed aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e
delle aree stesse.
3.
La denuncia deve contenere:
a) l’indicazione del codice fiscale;
b)
cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti
il nucleo familiare o la convivenza.
c) per gli enti,
Istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la
denominazione la sede e gli elementi Identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione e la superficie dei singoli 1ocali e delle
aree e l'uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali
e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di
uno dei coobbliqati
del rappresentante legale o negoziale.
4.
L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione,
si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. In occasione di iscrizioni anagrafiche e altre pratiche
concernenti i locali e le aree Interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare
l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso
di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma uno del presente
articolo.
Art 19
Lotta all'evasione
1. Per assicurare una
efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno
organizzare Il servizio come segue:
A) UFFICIO TRIBUTI
- Dovrá assicurare la conservazione delle denunce di cui al
precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in
apposita cartella
del contribuente;
‑ La cartella
del contribuente di cui sopra dovrà
essere conservata in apposito
classificatore, ordinata per Via ed in rigoroso ordine
crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per la quali debbono essere apportate per qualsiasi motivo variazioni al ruolo;
- Dovrà essere impiantato uno schedario del
contribuente le cui schede dovranno essere
sempre tenute in ordine a1fabetico e
dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
B) UFFICIO TECNICO
-
Dovrà assicurare all'ufficio
ogni possibile collaborazione.
C) UFFICIO DI POLIZIA_ URBANA ED AMMINISTRATIVA - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:
‑ Dovrà
assicurare tutti gli adempimenti derivanti dai compiti di istituto, nonché gli
adempimenti dì cui alla precedente lettera B) In occasione del rilascio di qualsiasi
nuova autorizzazione e licenza.
D) UFFICIO ANAGRAFE
‑ Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione,
nelle forme concordate con l’ufficio tributi di tutti i movimenti anagrafici
influenti ai finti della tassa.
2.
Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario
Comunale dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza il massimo
impegno nella lotta all'evasione.
Art. 20
Accertamento
1.
In caso di denuncia infedele e incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere
relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in
rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'Ufficio emette avviso di
accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei IV° anno successivo a quello in cui la denuncia doveva
essere presentata.
2.
gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione
e la gestione del tributo di cui al successivo articolo 26 e devono contenere
gli elementi identificativi dei contribuente, dei locali, delle aree e loro
destinazioni dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati,
della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione
dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione
della maggior somma dovuta distintamente per tributo addizionali ed accessori,
soprattassa ed altre penalità.
3.
gli avvisi di cui al comma uno devono contenere altresì l'indicazione
dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può
stipulare apposite convenzioni con soggetti
privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte
a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e
delle modalità di rilevazione della materia imponibili nonché dei requisiti di
capacità e di affidabilità del personale impiegato dal contraente.
Art.21
Riscossione
1.
L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato
sulla base dei ruoli dell'anno precedente. delle denunce presentate e degli accertamenti notificati
nei termini di cui al comma 1 del precedente articolo 20, è iscritto a cura del
funzionario responsabile di cui all'art. 25 in ruoli principali ovvero con
scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena
di decadenza entro il 15 dicembre di ciascun anno. Detti importi si arrotondano
a mille lire per difetto se la frazione non supera, le 500 lire, per eccesso,
se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti gli importi o i
maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite
comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate
bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 19 dei D.P.R. n. 602/1973.
riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza
del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può
concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico
tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di
due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in
unica soluzione.
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima
rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o
frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti,
si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio
comunale gli artt. 11, 12, escluso il 1° comma, 13, 18, 1° e 3° comma, 19, 2° comma, 20, 2° comma 21, 2° comma, 23, 24, esclusa la seconda
parte del primo comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42
del D.P.R. n.602/1973.
5. Si applicano in quanto compatibili, la altre disposizioni
contenute nel D.P.R. n.602/1973 e nel D.P.R. n. 43/1988.
6. Si applica l'art. 298 del Regio, decreto 17 settembre 1931,
n.1175, e successive modificazioni.
Art. 22
Controllo dei dati
1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle
denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della
misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle
convenzioni di cui all'art. 21, l'ufficio comunale può rivolgere al
contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,
comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a
dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può
utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero
richiedere ad uffici pubblici od a enti pubblici anche economici, in esenzione
da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti.
Art.23
Accesso agli immobili
In caso di mancato
adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo
precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il
personale incaricato della rilevazione della materia imponibile al sensi
dell'art. 21, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da
comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili
soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della
misura delle superfici.
salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui
l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo
organismo.
Art.24
Accertamento per presunzione semplice
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in
base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del
codice civile.
Art. 25
Funzionario responsabile
1.
La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa
alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto
funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e
dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del
funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze, entro 60
giorni dalla nomina.
Art. 26
Rimborsi
1 .
Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza nel tributo iscritto a
ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria
provinciale a dal provvedimento di annullamento a di riforma dell'accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente
prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale,
l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2.
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto
il sensi dell'art.64, comma 3 e 4, del D.Lgs. n.507/93,
è disposta dall'ufficio. comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia
di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del citato medesimo
articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica
del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3.
in ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso dei tributo riconosciuto non
dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da
presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4.
Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse dei 7 per cento semestrale
a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
Art.27
Contenzioso
Contro
gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) a11’intendente di finanza sino alla data di
insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria
provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'Art.80 del D.Lgs. n.546/1992 recante: “Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge n.413/91.
Art. 28
Sanzioni
1. Per l'omessa e
l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per conto
dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni in cui si
riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa, per l'omessa denuncia e
ridotta al 5 ed al 20 per conto dei tributi complessivamente, dovuti qualora
la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al
mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria e di variazione risultata
infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del
50 per conto della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla
denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta e tardiva indicazione dei dati
richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione e
trasmissione di atti o documenti o dell'elenco dì cui all'art.63, comma 4, dei D.Lgs. n.507/93 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000
a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l’obbligo del pagamento
del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di
accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con
separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della
commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo addizionale è soprattassa
in conseguenza delle violazioni dì cui al presente articolo si applicano
interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale
a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il
pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nel
quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per
cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli
avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie all'accertamento originario o
riformato dall'ufficio al sensi dell'art. 75 del D.Lgs.
n. 507/93.
Art.29
Norma abrogate
Con l'entrata In vigore dei presente
regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art.30
pubblicità del regolamento e degli atti
Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della
legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 31
Entrato in vigore
i. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili
con l'ec-cezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo
periodo, 63, commi 2,3,4, 64,comma 2,secondo periodo,66 e 72 commi3,4,5 e 6 del
D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
2.
Il presento regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da
parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.)
e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di
esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea
pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta affissione.
Art.32
Casi non previsti dal presento regolamento
1per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento,
si fa rinvio al Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n.507.
Art.33
Variazioni del regolamento
Il Consiglio
Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme
che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone
comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune,
a norma di legge.