COMUNE DI S. ELISABETTA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO     SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

 

 

 

 

Come integrato e modificato

dal Verbale di Delibera del Consiglio Comunale N.23 del 06/08/2009


I N D I C E

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Istituzione della tassa ......

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana..

Art. 3 - Contenuto del regolamento     

Art. 4 – Presupposti, Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

Art. 5 - Case coloniche

Art. 6 - Non assoggettabilità éd esclusioni della tassa.

Art. 7 - Commisurazione della tassa.

Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

 

Art. 9 - Parti comuni dei condominio.

Art.10 - Decorrenza della tassa.

Art.11 - Classi di contribuenza.

Art.12 – Esenzioni.

Art.13 – Riduzioni.

Art.14 – Agevolazioni.

Art.15 – Tariffe.

Art. 15/a – Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento, dei rifiuti organici

Art. 15/b - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestici

Art. l5/c - Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche.

Art. l5/d - Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica

Art. 15/e – Rifiuti da compostare - "frazione umida"

Art. 15/f - Uso improprio delle compostiere

Art.16 - Tassa giornaliera di smaltimento.

Art.17 - Servizio stagionale.

Art.18 – Denunce.

Art.19 - Lotta all'evasione.

Art.20 – Accertamento.

Art.21 – Riscossione.

Art.22 - Controllo dei dati.

Art.23 - Accesso agli immobili.

Art.24­ - Accertamento per presunzione semplice.

Art.25 - Funzionario responsabile.

Art.26 – Rimborsi.

Art.27 – Contenzioso.

Art.28 – Sanzioni.

Art.29 - Norme abrogate.

Art.30 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

Art.31 - Entrata in vigore.

Art.32 - Casi non previsti dal presento regolamento.

Art.33 - Variazioni del regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Istituzione della tassa

 

Per il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli  assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo la disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza della prescri­zioni e dei criteri di cui al presento regolamento.

 

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 715, in confor­mità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

 

Art. 3

Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione dei tributo.

 

Art. 4

Presupposti soggetti passivi

e soggetti responsabili della tassa

 

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree sco­perte,  a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via  continuativa.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Per gli alloggi affittati In modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

 

Art. 5

Case coloniche

 

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta dì pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona, in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto In strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

 

Art. 6

Non assoggettabilità e d esclusioni dalla tassa

 

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per Il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del codice civile con l’eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tali circostanze siano dimostrate con idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte,ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione,l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

 

 

   ATTIVITA'                                                                                     DETASSAZIONE   %

 

Autocarrozzerie e Verniciatura ……………………………………………….……………………50

 

Autofficine per riparazioni veicoli……………………………….................................................40

 

;

Autofficine di elettrauto ............................ ………………………………………….......................30

 

 Lavanderie........................................................................................................ …………………..30   

 

Art. 7

Commisurazione della tassa

 

La tassa a norma del 1°  comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, é commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nel locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché Il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri e sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolto anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

 

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione

dello svolgimento del servizio

 

I. La tassa è dovuta per intera nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa é comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori del1'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nel contenitori viciniori, in tale zona la  tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più  vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 metri e fino a 1.000 metri.

b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 metri e fino a 1.500 metri.

C) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri.

3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestote del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

 

4. In caso di mancato svolgimento dei servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o del1a capacitá minima che gli stessi debbono assicurare e della frequenza della raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

 

S. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando li limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nel contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

 

Art. 9

Parti comuni del condominio

 

l. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o  uso, sono  idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 2 Punto c).

2. Qualora le parti comuni vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota dal 2 al 10% In ragione inversa del numero dei condomini, secondo il presente prospetto:

 

aumento del ...10.... % agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del ....5.... % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del ....2.... % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per l locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, fermo restan­do nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributarlo riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E’ fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto responsa­bile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e deten­tori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

 

Art.10

  Decorrenza della tassa

 

1. la tassa ai sensi dell’art.64 del D.Lgs. 507/1993 é corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia Indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo  a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupa­zione e la detenzione dei locali ed aree  ovvero se la tassa sia stata assolta da11’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

 

Art. 11

Classi di contribuenza

 

1.            Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 da deliberarsi, nei termini tempo­rali stabiliti dall’art. 79 comma 2 del Decreto legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSI

1)   locali adibiti ad uso abitazione;

2)   locali di ristoranti, trattorie, Pizzerie tavole calde e rosticcerie;

3)   locali di esercizi di vendita frutta e verdure, prodotti alimentari in genere piante e fiori;

4)   locali di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, discoteche, sale da gioco e sale da ballo;

5)   locali di alberghi, locande, pensioni, affittacamere;

6) locali di collegi convitti, case di cure e riposo, istituti di assistenza e beneficenza;

7)   locali di esercizi di vendita diversi da quelli indicati al punto 3;

8) locali di uffici (professionali, commerciali, assicurativi, banche ecc.) agenzie, ricevitorie, mostre ed esposizioni;

9)    locali dì teatri, cinema, circoli, sale convegni;

10)  locali di ambulatori, laboratori di analisi, saloni di bellezza (compresi barbieri e parrucchieri), palestre;

11) locali di stabilimenti industriali oleifici, laboratori artigianali, autorimesse, magazzini;

12) locali non inseriti nelle precedenti c1assificazioni e non ad esse assimilabili;

13) locali adibiti a scuole;

14) campeggi;

15) banchi di vendita all'aperto: mercato settimanale;

16) banchi di vendita all'aperto: mercato Ortofrutticolo;

17) parcheggi e posteggi;

18) distributori carburante, altre aree scoperte ad uso privato;

19) enti pubblici.

 

                                                                          Art. 12

 Esenzioni

 

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree seguenti:                      

a) gli stabili (e relative aree) adibiti a uffici comunali;

b) gli edifici e la aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi  diversi da quello dei culto in senso stretto;

c) la abitazioni occupate da persone, sole o coniugi, che siano titolari esclusivamente di pensione sociale, limitatamente ai locali direttamente abitati a condizione che la superficie tassabile non sia superiore a mq.50;

d) le abitazioni di proprietà della famiglie emigrate all'estero per motivi di lavoro da comprovare con apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità Consolari competenti a condizione che i locali da esentare non siano utiliz­zati da chicchessia ed a qualunque titolo, fermo restando che l'Ufficio dovrà controllare, attraverso l'utenza elettrica, il consumo medio di energia al fine di verificare l'effettivo utilizzo o meno dell'abitazione.

 2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al suc­cessivo articolo 19 con annotata la richiesta di esenzione.

 3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

 4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l’esenzione avrà validità fino a revoca.

 

Art. 13

Riduzioni

 

1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2)Sono computate nel limite dei 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa­.

3) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unica occupante: 25%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c) locali  non adibiti ad abitazione ad aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell’attività svolta: 10%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in dotazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del terri­torio nazionale: 30%.

4. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, debitamente documentata, con effetto dall'anno successivo e previo accertamen­to dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si prov­vede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del n.507/1993.

 

Art.14

Agevolazioni

 

1. Nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli, utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico­-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento ed il recupero, la tariffa viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il respon­sabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute. propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell' agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, Il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

 

Art 15

Tariffe

 

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tarif­fe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi dei servizio discrimi­nali in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non é obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

 

                                                                       Art 15/a

Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento, dei rifiuti organici

 

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rífiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con la società dell'ATO RIFIUTI incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:

a.       Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;

b.       Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;

e.       Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la “letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 ‑ 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;

d.         Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.

Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10% sulla tassa prevista per le abitazioni private.

Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 10% della tassa prevista.

 

            

  Art. 15/b

Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio

domestico

 

1    Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ATO Rifiuti, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art. l5/a comma 1 lettera a.

2.    Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dall'ATO Rifiuti e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

3.    Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;

4.    Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRO è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art. l5/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.

5.   I sistemi di compostaggio di cui all'art. 15/a comma 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.

6.    I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.

7.    L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

8.   Per le utenze domestiche la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

 

 

Art. l5/c

Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti

 per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche.

 

l.    Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione come prevista dall'art. l5/a comma 3.

2.    Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, alla Società dell'ATO RIFIUTI, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

3.    Per le utenze non domestiche la riduzione della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.

4.    Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal l' gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.

5.    La società dell'ATO RIFIUTI ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di  verificare l'effettiva      produzione e/o utilizzo di compost.

6.    Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRO non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti  organici.

9.    L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, dì proprietà o in disponibilità, pertinenziali della azienda per cui si richiede lo sgravio.

10. Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 15/a del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni circostanti.

 

 

Art. l5/d

Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento

della frazione organica

 

I.   Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

2.    Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

3.    Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.

4.    La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

5.    Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

6.    La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.

7.    Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale dell'ATO RIFIUTI od altro personale appositamente incaricato che provvedere all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.

8.    Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ambiente con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

 

 

 

Art. 15/e

Rifiuti da compostare - "frazione umida"

1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sottospecificati per           favorire il rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere di 25-30 a 1.

a)   sono residui ricchi di Carbonio (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;

b)   sono residui ricchi di Azoto: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba;

questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano

il substrato fertile.

L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

 

 

1.

a)  scarti di frutta e verdura

b)  scarti vegetali di cucina

e)  gusci di uova

d)  ossa di animali

e)  gusci di molluschi vari

f)  fiori e foglie secche (non malate)

 

 

 

ridotti a pezzi

2.

 

a)  pane raffermo ed ammuffito

b)  pasta

e)  dolciume

 

tal quale

3,

a)   rametti

b)  trucioli

e)  cortecce

d)  potature

 

triturati

 

4,

a)  fondi di caffè

b)  filtri di thè

e)  foglie varie

d)  segatura

e)  paglia

f)  sfalci d'erba appassite

g) carta comune, cartone
h) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate

 

 

 

 

tal quale

 


 


Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

1.

 

a)  bucce di agrumi non trattati

b) avanzi di carne, pesce

 

Ridotti a pezzi

2.

 

a)   salumi e formaggi

b)  piccole quantità di cenere

e)  lettiera di cani e gatti

 

 

Ridotti a pezzi

3.

 

a)    Foglie di piante resistenti alla degradazione

 

 

Tal quale

 

 


 

Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente tabella C che dovrà depositarsi nella compostiera:

 

 

a)  Cartone plastificato

b)  vetri

e)  metalli

d)  batterie

e)  oli esausti

f)  riviste, stampe a colori, carta patinata in genere

g)  filtri di aspirapolvere

h)  tessuti

i)   piante infestanti o malate

j)   scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

 

6.    L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni. Nelle le compostiere che distano meno di 5.00 mt dalle abitazioni non è consentito sottoporre al compostaggio i seguenti materiali:

a)   i materiali di cui al comma 3 Tabella A punto 2 a) pane raffermo ed ammuffito, b) pasta, c) dolciumi;

b)   i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto a) bucce di agrumi e b) avanzi di carne,pesce;

c) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 3 a) foglie di piante resistenti alla degradazione

 

 

Art. 15/f

Uso improprio delle compostiere

1.    Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al Regolamento stesso.

2.    L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.

3.    Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive.

4.      Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal vigente           Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

5.   Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:

       Per   violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;

       Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 al € 360,00;

 

(Come integrato e modificato dal Verbale di Delibera del Consiglio Comunale N.23 del 06/08/2009)

 

                                                           

 

Art. 16

Tassa giornaliera di smaltimento

 

l. per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporanea­mente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o area gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rappor­tata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribui­ta alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto col pagamento della tassa da effettuare, contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed area pubbliche all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 dei D.Lgs. 507/1993.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano­ pagamento della T 0 S A P, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all’atto dell'accertamento  dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n.507/1993 relative alla tassa annuale, in quanto compatibili.

8.  Trovano altresì applicazione le agevolazioni previsto dal presente regole­mento.

 

 

 

 

 

 

Art.17

servizio stagionale

 

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio e comunque per una percentuale non supe­riore a1 40% della tariffa.

 

 

Art. 18

Denunce

 

1. I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.

 3. La denuncia deve contenere:

 a) l’indicazione del codice fiscale;

 b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche compo­nenti il nucleo familiare o la convivenza.

c) per gli enti, Istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione la sede e gli elementi Identificativi dei rappresentanti legali;

d) l’ubicazione e la superficie dei singoli 1ocali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbli­qati del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. In occasione di iscrizioni anagrafiche e altre pratiche concernenti i locali e le aree Interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito l'obbligo di denuncia di cui al comma uno del presente articolo.

 

 

Art 19

Lotta all'evasione

 

1.  Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno

 organizzare Il servizio come segue:

A)  UFFICIO TRIBUTI

-       Dovrá assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 18 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita  cartella del contribuente;

     La cartella del contribuente di cui sopra dovrà essere conservata in apposito

               classificatore, ordinata per Via ed in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate  le  cartelle per  la quali debbono essere apportate per                 qualsiasi  motivo variazioni al ruolo;

-   Dovrà essere impiantato uno schedario del contribuente le cui schede dovranno  essere sempre tenute          in ordine a1fabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.   

B) UFFICIO TECNICO

-                    Dovrà assicurare all'ufficio ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO  DI   POLIZIA_ URBANA ED AMMINISTRATIVA  -  LICENZE ED AUTORIZZAZIONI:

 ‑ Dovrà assicurare tutti gli adempimenti derivanti dai compiti di istitu­to, nonché gli adempimenti dì cui alla precedente lettera B) In occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione e licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

  Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l’ufficio tributi di tutti i movimenti anagrafici influenti ai finti della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segre­tario Comunale dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza il massimo impegno nella lotta all'evasione.

 

 

 

Art. 20

Accertamento

 

1. In caso di denuncia infedele e incompleta l'ufficio comunale provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente  (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presen­tazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei IV° anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al successivo articolo 26 e devono contenere gli elementi identificativi dei contribuente, dei locali, delle aree e loro destinazioni dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo addiziona­li ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. gli avvisi di cui al comma uno devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non  sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con  soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l’indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia impo­nibili nonché dei requisiti di capacità e di affidabilità del personale impie­gato dal contraente.

 

Art.21

Riscossione

 

1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente. delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al comma 1 del precedente articolo 20, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 25 in ruoli principali ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare  e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza entro il 15 dicembre di ciascun anno. Detti importi si arrotondano a mille lire per difetto se la frazione non supera, le 500 lire, per eccesso, se è superiore.

2.  Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 19 dei D.P.R. n. 602/1973. ridu­cibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può conce­dere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale gli artt. 11, 12, escluso il 1° comma, 13, 18, 1°  e 3° comma, 19, 2° comma, 20, 2°  comma 21, 2° comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. n.602/1973.

5. Si applicano in quanto compatibili, la altre disposizioni contenute nel D.P.R. n.602/1973 e nel D.P.R. n. 43/1988.

6. Si applica l'art. 298 del Regio, decreto 17 settembre 1931, n.1175, e suc­cessive modificazioni.

 

Art. 22

Controllo dei dati

 

1.  Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 21, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e noti­zie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici od a enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

 

Art.23

Accesso agli immobili

 

       In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile al sensi dell'art. 21, muniti di autoriz­zazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

 

 

Art.24

Accertamento per presunzione semplice

 

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

 

 

Art. 25

Funzionario responsabile

 

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2.  Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità  locale del  Ministero delle  Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

 

Art. 26

Rimborsi

 

1 . Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza nel tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale a dal provvedimento di annullamento a di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto il sensi dell'art.64, comma 3 e 4, del D.Lgs. n.507/93, è disposta dall'ufficio. comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del citato medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. in ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso dei tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse dei 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

 

Art.27

Contenzioso

 

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

 a) a11’intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

 b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'Art.80 del D.Lgs. n.546/1992 recante: “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge n.413/91.

 

 

   Art. 28

 Sanzioni

 

1.  Per l'omessa e l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la  soprattassa pari al 50 per conto dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa, per l'omessa denuncia e ridotta al 5 ed al 20 per conto dei tributi complessi­vamente, dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria e di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per conto della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta e tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione e trasmissione di atti o documenti o dell'elenco dì cui all'art.63, comma 4, dei D.Lgs. n.507/93 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l’obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notifi­care entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo addizionale è soprattassa in conse­guenza delle violazioni dì cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decor­rere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il paga­mento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nel quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accer­tamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorre­re alle commissioni tributarie all'accertamento originario o riformato dall'ufficio al sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.

 

Art.29

Norma abrogate

 

Con l'entrata In vigore dei presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

 

Art.30

pubblicità del regolamento e degli atti

 

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

 

Art. 31

Entrato in vigore

 

i. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'ec-cezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3,4, 64,comma 2,secondo periodo,66 e 72 commi3,4,5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

2. Il presento regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del control­lo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

 

                                                                               Art.32                   

Casi non previsti dal presento regolamento

 

1per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo 15 dicembre 1993, n.507.

 

                                                                          

Art.33

Variazioni del regolamento

 

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispet­to delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.