COMUNE DI SANTA ELISABETTA

Provincia di Agrigento

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE

DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

NEL CIMITERO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 23/03/2010

 

 

Affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi

dal 07/04/2010 al 07/05/2010

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERO

 

CAPO I

–NORME GENERALI-

 

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune ad integrazione delle norme di cui:

 

¨   Al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27/07/34 n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte

¨      Al D.P.R. n. 396 del 03/11/00 “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”.

¨      Al D.P.R. 10/09/90 n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

 

Art. 2

Il Comune, mentre ha cura, perché all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, come pure per l’impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere alle cappelle, loculi ecc.

 

CAPO II

-PERSONALE-

Art. 3

L’organico del personale addetto ai servizi cimiteriali ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento del personale.

 

Art. 4

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali fanno parte del personale assegnato all’area V^ e sono alle dipendenze del funzionario dirigente della stessa.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il servizio d’igiene Azienda U.S.L. cui strutturalmente dipende il Comune di S.Elisabetta

 

Art. 5

Il custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90 n. 285 in particolare, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l’autorizzazione al trasporto di cui all’art. 8, inoltre scrive sopra apposito registro (vidimato dal sindaco) in doppio esemplare:

§  Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto d’autorizzazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 285/90 il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero della sepoltura (e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento)

§  Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti.

§  Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono stati trasportati, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del responsabile dello Stato Civile.

§  Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto dei cadaveri o delle ceneri.

      I suddetti registri debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

     Il custode del cimitero ha inoltre l’obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

§  Copia del presente regolamento.

§  Copia di regolamenti e tariffe relative alle concessioni e servizi cimiteriali.

 

 

CAPO III

-DICHIARAZIONE DI MORTE e TRASPORTO CADAVERI-

 

Art. 6

Per la dichiarazione di morte e trasporto dei cadaveri, trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

 

Art. 7

Nel territorio Comunale i trasporti funebri sono eseguiti a cura e a spese dei familiari del defunto mediante ditte specializzate ed autorizzate per effettuare detto servizio.

Sarà cura della famiglia reperire il personale idoneo per le operazioni di seppellimento (necroforo).

L’incaricato del trasporto deve essere munito d’apposita autorizzazione da consegnare al custode del cimitero.

 

Art. 8

Il trasporto funebre sarà autorizzato dal responsabile dello stato civile del comune di morte, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza dei più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L’ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafe).

Copia dell’autorizzazione al trasporto sarà trasmessa alla Polizia Municipale per eventuali servizi d’assistenza e vigilanza.

 

CAPO IV

-POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI-

 

Art. 9

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non è richiesta altra destinazione:

§  I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso la residenza.

§  I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.

§  I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.

§  I nati morti e i prodotti dal concepimento.

§  I resti mortali delle persone sopra elencate.

§  Gli ascendenti o discendenti e i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

Per i seppellimenti in loculi comunali gli interessati dovranno avanzare apposita documentata richiesta corredata da ricevuta di versamento al Sindaco il quale concederà l’autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Per i seppellimenti in tombe o loculi privati gli interessati dovranno avanzare apposita documentata richiesta al Sindaco che rilascerà autorizzazione.

 

Art. 10

Nel Cimitero comunale le tumulazioni ed inumazioni possono avvenire sia nei giorni non festivi sia nei giorni festivi.

 

 

Art. 11

L’orario di servizio dei custodi del cimitero e di apertura al pubblico è disposto dal capo area UTC  sentita l’amministrazione comunale.

 

 

Art .12

Nel cimitero è vietato l’ingresso:

§  Ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte.

§  Alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con i caratteri del cimitero.

§  Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza preventiva autorizzazione del sindaco.

§  A chiunque, il sindaco, per motivi d’ordine pubblico, di polizia mortuaria, o di disciplina interna, né abbia fatto divieto.

 

Art. 13

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

§  Fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare.

§  Introdurre armi, cani o altri animali.

§  Toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi.

§  Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

§  Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

§  Calpestare, danneggiare aiuole, alberi, zone verdi, sedersi sulle tombe, scrivere sulle lapidi o sui muri.

§  Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare offerte di lavoro, di oggetti, di distribuire volantini di ogni sorte.

§  Fotografare opere funerarie senza autorizzazione del custode, o se si tratta di tombe private senza l’autorizzazione del concessionario della sepoltura.

§  Eseguire lavori, iscrizioni nella tombe altrui senza l’autorizzazione del concessionario.

§  Commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il perimetro del cimitero.

§  L’accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti d’apposita autorizzazione del Sindaco. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

 

Art. 14

All’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri,   per la collettività dei defunti, dalla chiesa cattolica e dalle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate

CAPITOLO V

-INUMAZIONE E TUMULAZIONE-

 

Art. 15

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui rispettivamente al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10/ 09/ 1990 n 285 nonché quelle integrative di questo regolamento.

Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere o di parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile che osserverà le disposizioni contenente nell’art 74 del D. P. R. 396/2000.

 

Art.16

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma saranno effettuate all’arrivo dei feretri al cimitero nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 10.

Per particolari esigenze, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile del servizio igiene e dell’A. U. S. L. di competenza, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni tre.

In quest’ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati il giorno e l’ora in cui si svolgeranno le operazioni. L’accordo sarà annotato in calce alla richiesta.

Trascorso il termine, come prima concordato senza che i familiari si presentino per effettuare le operazioni d’ inumazione o tumulazione, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare almeno ad uno dei familiari o interessati, disporrà l’inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell’eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall’art 75 del regolamento di polizia mortuaria D. P. R. n 285/90 o la tumulazione in un loculo comunale disponibile con addebito delle spese ai familiari.

 

Art. 17

Sulle tombe possono essere poste lapidi croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure i materiali autorizzati in relazione al carattere delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

 

Art. 18

Nei loculi comunali e nei loculi privati è consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali di altri defunti oltre la salma del concessionario dei loculi stessi, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria e previo il rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali e dell'ASL. La durata della concessione è pari alla residua durata della concessione già in essere per la salma del concessionario;

 

Art. 19

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dai familiari che ne sostengono l’onere, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree esclusi di detti oneri.

Gli interessati dovranno provvedere di rettamente nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

 

 

Art. 20

I fiorai fornitori di corone, possono ritirare le strutture portanti delle corone dopo otto giorni dalla data dell’avvenuta inumazione o tumulazione.

Trascorsi ulteriori otto giorni senza che il fioraio provveda al ritiro saranno conferiti al servizio raccolta R. S. U.

 

 

CAPITOLO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

 

 

Art. 21

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. n 285/ 90 nonché quelle integrative di questo regolamento.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione o estumulate prima della scadenza delle concessioni, per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, pervia autorizzazione del responsabile dell’ufficio anagrafe, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme suggerite dalla stessa autorità giudiziaria.

Tali esumazioni ed estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’A. U. S. L. locale e del custode cimitero.

 

Art. 22

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie vanno eseguite al termine del turno di rotazione o alla scadenza delle concessioni durante i seguenti periodi dell’anno dal 01/10 al 30/04.

Alla presenza del coordinatore sanitario dell’A. U. S. L. locale, del custode del cimitero e dei familiari.

 

Art. 23

Per ciascun’operazione di esumazione ordinario o straordinaria e per le estumulazioni sia ordinarie sia straordinarie, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali saranno firmati anche dai familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta di eventuali oggetti rinvenuti e loro consegnati.

 

Art. 24

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono a cura ed a carico dei familiari.

 

Art. 25

Tutti i rifiuti risultanti dall’ attività  di esumazione ed estumulazioni vengono smaltiti nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti cimiteriali.

 

 

 

 

CAPO VII

LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO

 

 

Art. 26

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza la concessione o l’ autorizzazione comunale.

Per le procedure troveranno applicazione le norme del regolamento edilizio e le norme tecniche di attuazione del P. R. G. vigente in questo comune.

 

Art. 27

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero senza la concessione o autorizzazione di cui al precedente art 26 , il titolare della concessione o autorizzazione medesima dovrà comunicare al Comune nei termini fissati, l’ inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei lavori e dell’ impresa esecutrice dei lavori.

 

Art. 28

Per l’ occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l’ esecuzione dei lavori ( deposito di materiali, elevazione di ponteggi ecc..) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l’ applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l’ occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al 1° comma , ridotto del 50%.

 

Art. 29

Le imprese che eseguono lavori all’ interno del cimitero devono rispettare tutte le normative relative alla gestione e sicurezza nei cantieri, apponendo i necessari segnali di pericolo, evitando di spargere materiale in giro o di imbrattare o danneggiare opere.

In ogni caso il titolare della concessione o autorizzazione è responsabile di eventuali danni causati a persone o cose durante i lavori.

 

Art .30

Il cantiere di lavoro operanti all’ interno del cimitero devono osservare l’orario di lavoro coincidente con l’ orario di custodia del cimitero.

E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dall’ U. T. C.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l’ introduzione e la posa in opere di materiali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere ogni attività lavorativa, provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti se intralciano la visita alle tombe, ed alla pulizia dell’ area del cantiere.

 

 

 

 

 

CAPITLO VIII

CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

 

Art .31

Le sepolture si distinguono in comuni e private, ed ancora per inumazione e per tumulazione.

Sono comuni le sepolture per inumazione della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente a richiesta del privato. Sono private le sepolture diverse da quelle comuni decennali e sono temporanee.

Le concessioni temporanee per tombe di famiglia hanno durata novantanove anni rinnovabili per lo stesso periodo previo pagamento di un canone che verrà fissato al momento del rinnovo.

 

Art.32

Sono per inumazione le sepolture nella terra o in fossi, negli spazi preventivamente individuati dal Comune esse possono essere comuni o private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere muraria ( loculi, cappelle) costruite dai comuni o dai privati.

 

Art. 33

Il cimitero ai sensi dell’ art 883 e 824 del C. C. ha carattere demaniale per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di un bene demaniale non alienabile.

Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d’ uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera costruita dal comune o su area, parte del cimitero da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile ne alienabile solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui al successivo Art. 51 una limitata cessione di diritti d’ uso.

Le sepolture individuali temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non possono essere rinnovate o trasferite ad altri.

La concessione a tempo può essere soggetta a revoca per esigenze di pubblico interesse come detto all’ art 35 lettera a); a decadenza, nei casi di cui all’ art 36 e 49  rinunzia come agli art 37-48.

 

 

Art. 34

ARTICOLO PER COME EMENDATO NEL CORSO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 23/03/2010

La sepoltura individuale temporanea (loculi) ha la durata di anni 30, rinnovabile una sola volta  allo scadere per ulteriori anni 29, al 50% del prezzo vigente al momento della richiesta, solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili. Per le famiglie estremamente indigenti, accertati ai sensi di legge, nonché per eventi particolari, le spese saranno a carico del Comune.

Per i loculi si può fare la concessione in vita, a cura del responsabile del servizio Stato Civile, secondo la disponibilità dei loculi, l’età del richiedente e la dimostrazione che lo stesso non  possiede parenti o eredi che possono provvedervi alla sua morte. In tal caso è dovuto il canone in vigore all’ atto della concessione e la durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura temporanea  (loculo) è provata dal pagamento del canone e dall’ atto formale di concessione, dove vengono indicate il tempo di validità, gli oneri  e gli obblighi a carico del concessionario (erede o parente del deceduto). In particolare l’ uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall’ atto di concessione, evitando di farne oggetto di lucro e speculazione.

 

Art. 35

In ogni tempo il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati può:

A.    Disporre la revoca delle concessioni di sepolture a tempo ed ordinare la rimozione delle salme provvedendo ad altra sistemazione ( sepoltura, ossari ecc.) se necessario per motivi di igiene e/o di pubblico interesse.

B.     Ordinare interventi urgenti, compresa l’estumulazione e l’inumazione in fossa qualora si verifichino moleste esalazioni o perdita di materiali organici a meno che non vi provvedono gli interessati.

C.     Ordinare la rimozione di opere, lapidi, ricordi, piante in violazione del presente regolamento e dell’ autorizzazione o concessione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

 

Art. 36

La concessione di sepolture individuali ( loculi) a tempo può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

a)      Non sia stata occupata entro un anno  dalla data di assegnazione  formale del loculo ad eccezione delle concessioni in vita.

b) A seguito di diffida ed ordinanza il firmatario dell’ atto di concessione o suo erede non provvede ad eliminare eventuali inconvenienti igienici ( perdita materiali organici ecc. ) o lascia la sepoltura in stato di completo abbandono per cui si rende necessario emettere l’ ordinanza di estumulazione ed inumazione come previsto dall’ art 35 lett. b).

Il provvedimento di decadenza viene adottato con provvedimento del responsabile con comunicazione agli interessati cui non spetta alcun rimborso.

 

Art.37

La rinuncia della concessione di sepoltura individuale ( loculo ) a tempo o è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione dietro regolare autorizzazione al trasferimento.

La rinuncia deve essere avanzata dal firmatario dell’ atto di concessione da un suo erede o delegato con procura entro l’anno e da luogo al seguente trattamento:

1)      Qualora le sepolture temporanee o non è stata mai occupata dalla salma viene rimborsata l’ intera somma versata.

2)      Se il trasferimento avviene dopo la tumulazione il concessionario non ha più diritto al rimborso di quanto versato.

3)      I loculi che si rendono liberi o per decadenza o per rinuncia possono essere concessi al prezzo di concessione vigente al momento della richiesta e assegnazione.

 

Art. 38

L’ area per la costruzione di sepolture di famiglia può concedersi, secondo le disponibilità , e nei modi e nei termini fissati dal successivo art 39.

L’ area viene concessa in uso temporaneo per novantanove anni per la realizzazione di un sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione consistente in cappella, edicola o monumento.

 La concessione dell’ area può  essere fatta in favore di un capofamiglia, e può essere concessa anche a due o più capofamiglia congiuntamente fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione gli oneri della manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo il caso sopravvenuta eredità .

La concessione deve risultare da atto pubblico, le spese per la stipula dell’ atto sono a carico del concessionario.

 

Art. 39

Il piano di lottizzazione dell’ area libera del cimitero Comunale prevederà la individuazione dei lotti edificabili per la realizzazione di cappelle private.

Detti lotti, prima della realizzazione di alcune  indispensabili opere di urbanizzazione primaria quali, la realizzazione del viale di accesso lato monte, il livellamento delle aree nel rispetto delle quote dei viali fissati nel piano di lottizzazione e la ripresa dei muri perimetrali del cimitero, frazionamento delle aree potranno aggiudicarsi ai privati capofamiglia mediante asta pubblica.

La modalità per la partecipazione all’ asta pubblica verranno fissate in apposito bando di gara.

Il prezzo base per la concessione dei lotti verrà fissato dall’ U. T. C. in proporzione al costo preventivato dal Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e al frazionamento dell’area.

Il prezzo di concessione potrà subire una variazione a seguito della realizzazione delle opere di cui sopra con percentuale da indicare nel bando di gara; in caso di variazioni in aumento superiore a tale percentuale l’aggiudicatario ha facoltà di recesso.

 

 

 

Art. 40

I concessionari dei lotti dovranno provvedere a loro cura e spese alla stipula dell’atto pubblico di concessione.

L’atto di concessione potrà essere stipulato soltanto successivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste.

 

Art.41

Dopo la stipula dell’ atto pubblico di concessione del lotto, contemporaneamente ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o entro sei mesi dalla data di collaudo delle stesse, il concessionario del lotto o il suo erede deve presentare il progetto esecutivo della cappella di famiglia ed ottenere tutti i pareri e N.O. necessari compreso il rilascio della concessione edilizia.

Per il rilascio della C. E. il concessionario deve depositare una cauzione o polizza fideiussoria a garanzia della effettiva realizzazione dell’ opera pari al costo di costruzione dell’ opera desunto da apposito computo metrico.

I lavori devono iniziare nei successivi sei mesi e concludersi entro tre anni dall’ inizio dei lavori.

Scaduto detto termine la concessione si intende decaduta e può essere rinnovata una sola volta previo pagamento del 30% della fideiussione versata.

 

Art. 42

La costruzione delle cappelle deve rispettare le normative fissate nei vigenti regolamenti edilizi, nel regolamento di polizia mortuaria e d’igiene nonché le normative in zona sismica ed in zone sottoposte a vincoli paesaggistici.

La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa .

Il numero dei loculi realizzabili in ciascuna tomba non può superare quello di dodici.

Se la concessione dell’area è fatta in favore di più capi famiglia il suddetto numero va riferito a ciascun capo famiglia.

Eseguiti i lavori il comune, previo accertamento della regolarità delle opere, rilascia l’autorizzazione all’uso della sepoltura; prima del rilascio di detta autorizzazione non è consentito tumulare salme.

Con il rilascio dell’autorizzazione all’uso della sepoltura viene svincolato il deposito cauzionale versato al momento del rilascio della concessione edilizia.

 

Art. 43

La concessione delle aree per la realizzazione di sepolture di famiglia si intende fatta “iure sanguinio“ fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di successione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, s’intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti e i congiunti di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario di origine può estendere l’uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell’atto di concessione così anche eventuali maggiori limitazioni.

Se i titolari, per concessione o successione sono diversi, questi entro un anno devono designare uno fra essi che assume verso il Comune l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in mancanza provvede a tale designazione il funzionario comunale.

 

Art. 44

I diritti d’uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione “iure sanguinio” e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti “iure hereditatis”.

 

Art. 45

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti, delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l’atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione della sepoltura stessa.

Il richiedente la tumulazione in una tomba di famiglia deve provare il suo diritto.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza dell’autorità giudiziaria.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario o divisione dei loculi ed assegnazione delle quote, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinio è dato dall’ordine di morte.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi realizzati, tenendo conto del rinnovo di cui al successivo art.46

 

Art. 46

Nelle sepolture di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo per salma di altro avente diritto,quanto siano decorsi almeno trenta anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o singole cellette.

 

Art. 47

Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorsa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede nel rispetto delle vigenti normative in materia e del presente regolamento non esclusa la decadenza della concessione stessa.

Nel caso in cui la sepoltura è divenuta poco sicura o indecorosa il Sindaco può sospendere la tumulazione delle salme ed ordinare l’esecuzione dei lavori occorrenti.

 

Art. 48

Il concessionario di area per la costruzione di una sepoltura di famiglia sulla quale non sono state realizzate opere, può rinunciare alla stessa in favore del Comune e mai in favore di terzi.

a)      Se la rinuncia avviene prima dei termini fissati per l’inizio dei lavori viene rimborsata  il 90% della somma versata per la concessione dell’area e l’intera fideiussione senza interessi.

b)      Se la rinuncia avviene dopo la scadenza dei termini fissati per l’inizio dei lavori  (art.41 ) viene rimborsata solo il 70% della somma versata per la concessione e l’intera fideiussione senza interessi.

c)      Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa rinunciando anche alla concessione dell’area in favore del Comune e non di terzi viene rimborsata il 50% della somma versata per la concessione dell’area e delle spese documentate per la costruzione realizzata.

Viene incamerata l’intera somma depositata coma cauzione.

Il concessionario ha diritto al recupero dei materiali giacenti in cantiere  e non utilizzati.

Il Comune può decidere con delibera G.M. di procedere alla concessione delle aree oggetto di rinuncia o riavute per decadenza della concessione stessa previo avviso di nuova asta pubblica.

Anche le sepolture di famiglia in parte o interamente costruite restituite al Comune per rinuncia o per decadenza possono essere riconcesse a terzi previo avviso di nuova asta pubblica.

La rinuncia dell’area e della tomba costruita deve risultare da atto pubblico, le spese sono a carico del rinunciatario.

 

Art. 49

La concessione dell’area per la realizzazione di una tomba di famiglia e la sepoltura stessa può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

a)      Per inadempienza dei doveri di cui all’art. 41 in ordine ai termini per la costruzione della tomba; in tal caso è corrisposto il rimborso di cui all’art. 48 1° comma lett. b

b)      Per soppressione del cimitero come precisato dall’art. 53 del presente regolamento previo rimborso dell’intera somma versata.

c)      Per abbandono della sepoltura dipendente da incuria o morte di tutti gli aventi diritto.

La decadenza è adottata con determina del responsabile previa diffida agli interessati.

Nel caso di abbandono viene posto avviso sulla tomba e all’albo pretorio indicante l’inizio della procedura di decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall’invio della diffida o dalla pubblicazione all’albo ove non ricorrono nuove circostanze è dichiarata la decadenza del diritto d’uso della tomba.

La decadenza nel caso di cui ai punti c) non dà luogo ad alcun rimborso.

 

Art. 50

Pronunciata la decadenza della concessione d’uso di una tomba di  famiglia  il  Comune provvede alla estumulazione delle salme. Se la mineralizzazione risulta completa i resti vengono depositati nelle cassette  per  resti o nell’ossario  generale, se  invece non è  completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro in campo comune per il periodo necessario alla mineralizzazione e solo dopo i resti vengono depositati nell’ ossario generale o nelle cassette.

 

Art. 51

La trasmissione del  diritto  d’ uso di una tomba di famiglia  deve essere comprovata  da  titoli regolari  quali :

a)      atto di  successione dal  quale risulti la  successione fino  agli attuali eredi e  l’ attestazione espressa  che  non esistono altri eredi. Se la  successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o  estratto del testamento.

b)      Contratto  in  copia autentica di cessione  del diritto d’ uso gratuito da parte  del concessionario in  favore  di terzi per motivi familiari o di amicizia .

 

Art.  52

Il titolare di sepoltura di famiglia , salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario può consentire  che in essa sia sepolta, in via provvisoria per un anno, la salma o i  resti  di persona  estranea alla  famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia .

La concessione del consenso è strettamente personale senza trasferimento di diritti  di successione  alla scadenza a favore di altra salma cui appartiene quella già ammessa per  tale titolo.

Per il consenso si richiede un atto del titolare in bollo  e registrato nel quale risultino le ragioni che lo giustifichino.

Se la sepoltura è divisa fra varie persone  occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.

 

Art. 53

Qualora il cimitero per vari motivi, non risulta più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie prescritte dal T. U. sanitarie, dal Regolamento di polizia mortuaria o da nuove disposizioni di leggi in materia, senza la possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche che ne obbligano una più adeguata costruzione in altro luogo.

 

 

 

-CREMAZIONE-

Art.  54

La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalla legge 30/03/01 n. 130 cui in ogni caso va fatto riferimento.

 

NORME TRANSITORIE

 

Art. 55

I concessionari di tombe private o loro eredi devono entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento dichiarare al comune la titolarità o il possesso del bene e regolarizzare i diritti di concessione in uso con apposita convenzione senza alcun versamento di nuovi oneri.

 

 
Art.56

Restano fatte salve tutte le concessioni rilasciate precedentemente all’ entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 57

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

 

SANZIONI

 

Art. 58

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 del T. U. L. C. P. 03/03/1934 n. 383, dell’art. 344 del T. U. sulle leggi sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e della legge 24/11/1981n 686.

 

NORME FINALI
Art. 59

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la delibera di approvazione e successiva  pubblicazione dello stesso all’albo pretorio per ulteriori 15 gg.