REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL

FORUM DEI GIOVANI

 

 

 

DELIBERA CC N.13/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

Art.1                Sistema di elezione

Art.2                Elettorato attivo

Art.3                Elettorato passivo

Art.4                Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Art.5                Collegio di garanzia

Art.6                Compiti del collegio di garanzia

Art.7                Indizione delle elezioni

Art.8                Personale straordinario

Art.9                Sezioni elettorali

Art.10              Inizio del procedimento elettorale

Art.11              Presentazione delle candidature

Art.12              Sottoscrizione delle liste dei candidati

Art.13              Verifica delle liste

Art.14              Liste elettorali

Art.15              Seggi elettorali

Art.16              Certificati elettorali      

Art.17              Campagna elettorale

Art.18              Operazioni di voto

Art.19              Scrutinio dei voti

Art.20              Norma finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Sistema di elezione

 

1.                  L’elezione del Forum dei Giovani è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

 

 

Art. 2

Elettorato attivo

 

1.                  All’elezione del Forum dei Giovani partecipano tutti i giovani residenti nel territorio comunale ed aventi età compresa tra i sedici e i ventisei anni alla data di elezioni.

 

2.                  A tale scopo l’Ufficio elettorale procede a redigere un’apposita lista elettorale comprendente tutti i giovani di età compresa nell’ambito di cui al comma 1 e che alla data di pubblicazione del manifesto di cui all’art. 7 risultino residenti nel Comune.

 

 

Art. 3

Elettorato passivo

 

1.                  Possono candidarsi all’elezione del Forum tutti i giovani residenti nel Comune alla data di pubblicazione del manifesto di cui all’art. 7 ed aventi età compresa tra diciotto e ventisei anni alla data di elezione.

 

 

Art. 4

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

 

1.                  Per l’elezione al Forum dei Giovani valgono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

 

2.                  Le cause di ineleggibilità sopravvenute comportano la decadenza dalla carica.

 

3.                  La carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere Comunale sono incompatibili con quella di membro del Forum dei Giovani.

 

 

Art. 5

Collegio di Garanzia

 

1.                  E’ istituito un collegio di garanzia con il compito di assicurare la massima trasparenza, efficienza e correttezza delle operazioni elettorali.

 

2.                  Il Collegio di Garanzia è composto:

 

-         dal Segretario Comunale, o suo legale sostituto, che lo presiede;

-         da tre membri eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno in modo che almeno uno di essi sia espressione della minoranza consiliare.

3.                  Un impiegato comunale svolge le funzioni di segreteria.

 

4.                  Il Collegio di Garanzia si riunisce validamente con la presenza del presidente e di almeno due membri e le sue decisioni sono valide con il voto favorevole dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

 

5.                  Il Collegio di Garanzia dura in carica fino alla proclamazione degli eletti al Forum dei Giovani, e viene ricostituito all'’atto della scadenza della carica del Forum stesso.

 

6.                  In sede di prima elezione del Forum dei Giovani il Collegio di Garanzia è costituito entro 60 giorni dall’esecutivo del presente regolamento.

 

 

 

Art. 6

Compiti del Collegio di Garanzia

 

1.                  Il Collegio di Garanzia sovrintende alle operazioni preparatorie al voto, alle votazioni e allo scrutinio.

 

2.                  A seguito dell’avvenuto scrutinio dei voti procede alla proclamazione degli eletti, salva la verifica dei poteri che deve essere effettuata dal Forum dei Giovani nella sua prima seduta, prima di ogni altra attività. In particolare il Collegio di Garanzia provvede:

 

1)                 all’esame delle candidature presentate;

2)                 all’ammissione delle liste regolarmente presentate o integrate;

3)                 alla decisione su eventuali ricorsi;

4)                 al sorteggio, in seduta pubblica, delle liste ammesse allo scopo di definire l’ordine di stampa sui manifesti e sulle schede;

5)                 a proporre alla Giunta Comunale il numero delle sezioni elettorali, le modalità di assegnazione degli elettori alle stesse, l’orario di apertura dei seggi in rapporto al numero degli elettori ed in modo tale da consentire la massima partecipazione al voto nonché la segretezza e libertà dell’espressione dello stesso;

6)                 all’approvazione delle speciali liste elettorali redatte con le modalità di cui all’art.2;

7)                 alla totalizzazione dei voti espressi e alla proclamazione degli eletti;

8)                 alla decisione circa tutti gli eventuali problemi che dovessero manifestarsi nel corso del procedimento elettorale, con applicazione ai casi concreti delle norme contenute nel presente regolamento o alla legislazione cui esso fa rinvio.

 

 

Art. 7

Indizione delle elezioni

 

1.                  Il Sindaco, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Forum dei Giovani o, in sede di prima applicazione del presente regolamento entro 60 giorni dall’intervenuta esecutività dello stesso, rende nota con apposito manifesto la data di elezione, invitando tutti coloro che intendono candidarsi come messi notificatori straordinari o come componenti dei seggi elettorali a presentare apposita domanda presso gli Uffici.

 

2.                  Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore eccezionali e imprevedibili, non possa farsi luogo alle elezioni alla data fissata, il Sindaco ne dispone il rinvio da rendersi noto con apposito manifesto.

 

3.                  Tale rinvio non può essere superiore a sessanta giorni fermi restando, in ogni caso, i termini per l’esecuzione delle operazioni non ancora compiute, che rimangano valide con la sola esclusione di quelle successive all’insediamento dei seggi.

 

 

Art. 8

Personale straordinario

 

1.                  Per lo svolgimento delle elezioni per il Forum dei Giovani potranno essere formati elenchi speciali di messi straordinari e scrutatori composti da cittadini residenti nel Comune, muniti di licenza di scuola dell’obbligo e iscritti nelle liste di disoccupazione e/o studenti, che abbiano presentato apposita domanda al Comune secondo i termini e le modalità da indicarsi nell’avviso do cui all’art. 7 del presente regolamento.

 

2.                  La selezione degli incaricati viene eseguita, dal Collegio di Garanzia tra coloro che risultano forniti dei titoli richiesti. Per ogni tipo di incarico deve essere redatta una lista principale e una di riserva, dalla quale attingere in caso di improvvisa indisponibilità dei chiamati.

 

3.                  La Giunta Comunale provvede ad attribuire gli incarichi alle persone in tal modo selezionate e a definire il relativo trattamento economico, che non potrà comunque essere superiore a quello attribuito per incarichi identici nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.

 

4.                  Nel caso in cui il personale esterno di cui al presente articolo non fosse sufficiente ad assicurare i servizi richiesti, si potrà ricorrere, accertandone la disponibilità, a scrutatori sorteggiati all’interno degli elenchi ufficiali, ovvero, in mancanza di essi, al personale dipendente del Comune.

 

5.                  I Presidenti di seggio saranno selezionati all’interno degli elenchi di coloro che svolgono analoghe funzioni per le elezioni amministrative.

 

 

Art. 9

Sezioni elettorali

 

1.                  La Giunta Comunale, su proposta del Collegio di Garanzia, determina con proprio atto il numero delle sezioni elettorali, la loro ubicazione e l’orario di apertura delle stesse per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

 

2.                  Tale determinazione dovrà comunque assicurare, nel rispetto assoluto dei principi di libertà e segretezza del voto, la massima regolarità e semplicità organizzativa delle operazioni di voto e la congruità del numero delle sezioni e di quello degli elettori, in rapporto anche al tempo di apertura dei seggi.

 

3.                  In considerazione della particolare natura dell’elettorato potranno essere adottate misure atte a favorire la partecipazione dei giovani alle votazioni, anche mediante l’uso di seggi itineranti, l’apertura dei seggi in orario serale e notturno o la possibilità di esprimere il voto in una qualsiasi sezione.

 

 

Art. 10

Inizio del procedimento elettorale

 

1.                  Il procedimento elettorale inizia con la pubblicazione di apposito manifesto, da effettuarsi il quarantesimo giorno precedente la data delle elezioni, con il quale il Sindaco rende noto i luoghi di ubicazione dei seggi elettorali, il numero e l’orario di apertura degli stessi, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale di cui all’art.6, secondo comma, punto 5).

 

2.                  Lo stesso manifesto reca l’invito alla presentazione delle candidature e il relativo termine di scadenza, nonché i principali termini previsti dal presente regolamento per il procedimento elettorale.

 

 

Art. 11

Presentazione delle candidature

 

1.                  Le candidature debbono essere presentate all’Ufficio Elettorale, a pena di decadenza, entro il 30° giorno precedente la data delle elezioni.

 

2.                  Esse debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai 2/3 e non superiore al numero dei componenti del Forum.

 

3.                  Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

 

4.                  La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere corredata:

 

-         dalle sottoscrizioni dei presentatori;

-         dalle dichiarazione di accettazione dei candidati;

-         dal programma elettorale;

-         dal contrassegno di lista, in triplice copia, anche figurato.

 

Art. 12

Sottoscrizione delle liste dei candidati

 

1.                  La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati al Forum dei  Giovani deve essere sottoscritta da non meno di quaranta e non più di centoventi giovani aventi diritto al voto.

 

2.                  La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista,  il nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni candidato e dei sottoscrittori stessi. Ogni firma deve essere autenticata.

 

3.                  I sottoscrittori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare verbalmente la loro dichiarazione, alla presenza di due testimoni, dinanzi a un funzionario abilitato all’autentica delle sottoscrizioni; della dichiarazione è redatto apposito verbale da allegarsi alla lista.

 

4.                  All’interno di ogni elenco di sottoscrittori debbono essere individuati uno o più delegati di lista.

 

5.                  Ciascun presentatore non può sottoscrivere più di una lista di candidati.

 

6.                  Unitamente alla lista debbono essere presentate le dichiarazioni, autenticate, di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. Tali dichiarazioni debbono contenere l’esplicita attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.

 

7.                  L’Ufficio rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando giorno ed ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno al Collegio di Garanzia di cui all’art. 5 del presente regolamento.

 

 

Art. 13

Verifica delle liste

 

1.                  Il Collegio di Garanzia entro il giorno successivo a quello di presentazione delle candidature:

1)      verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di giovani, eliminando quelle che non lo sono;

2)      rifiuta i contrassegni di lista che siano identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, assegnando un termine di 48 ore per la presentazione dei nuovi contrassegni;

3)      elimina i nomi dei candidati per i quali sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità, o per i quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione, o che non risultino iscritti nelle speciali liste elettorali;

4)      cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza;

5)      rifiuta le liste sottoscritte da un numero di presentatori inferiore a quello prescritto e riduce il numero di presentatori in eccesso, cancellando gli ultimi nomi;

6)      assegna un numero progressivo alle liste ammesse mediante sorteggio.

 

2.                  I delegati di lista possono assistere alle operazioni di cui al presente articolo. In ogni caso vengono loro comunicate le decisioni del Collegio circa la ricusazione di lista o dei candidati, nonché il numero assegnato alla lista stessa.

 

3.                  Le decisioni del Collegio di Garanzia sono immediatamente comunicate al Sindaco, che procede alla preparazione dei manifesti con le liste dei candidati, da affiggersi all’Albo Pretorio e negli altri luoghi a ciò destinati, e alla preparazione delle schede elettorali.

 

 

Art. 14

Liste elettorali

 

1.                  Entro il 40° giorno precedente la data stabilita per le elezioni il Collegio di Garanzia approva speciali liste elettorali includendo nelle stesse tutti i giovani aventi diritto al voto che alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art.7 del presente regolamento risultino residenti nel comune con pratica anagrafica definita.

2.                  Di tali liste viene conservato un esemplare presso l’Ufficio Elettorale, e due esemplari sono consegnati ad ogni sezione elettorale per l’affissione al pubblico e lo svolgimento delle operazioni di voto.

 

Art. 15

Seggi elettorali

 

1.                  Gli Uffici elettorali di sezione costituiti da un presidente, da un segretario e da tre scrutatori nominati con le modalità di cui al precedente art. 8

 

2.                  Degli incarichi attribuiti l’Ufficio provvede ad informare gli interessati con avviso scritto.

 

3.                  Prima dell’inizio delle operazioni di voto l’Ufficio Elettorale provvede a fornire al personale impegnato presso i seggi le istruzioni necessarie, anche mediante la redazione di apposito materiale scritto.

 

 

Art. 16

Certificati elettorali

 

1.                  Entro il quinto giorno precedente l’inizio delle votazioni deve essere provveduto alla consegna a tutti i giovani aventi diritto al voto del certificato elettorale.

 

2.                  Tale certificato indica i giorni e il luogo della votazione, l’orario di apertura del seggio e reca un tagliando staccabile che viene prelevato dal personale del seggio all’atto dell’espressione del voto.

 

3.                  Non è ammesso alla votazione chi è sfornito del certificato elettorale integro in tutte le sue parti.

 

4.                  La consegna dei certificati elettorali avviene al domicilio degli elettori, con contestuale compilazione della ricevuta da parte del personale incaricato della consegna stessa.

 

5.                  Gli elettori che non abbiano ricevuto il certificato elettorale al proprio domicilio possono ritirarlo personalmente presso l’Ufficio Elettorale fino al momento della chiusura dei seggi.

 

6.                  In caso di deterioramento o smarrimento del certificato elettorale è possibile il rilascio di un duplicato dello stesso soltanto dopo l’apertura dei seggi presso l’Ufficio Elettorale. Il rilascio di duplicati dei certificati elettorali, che debbono recare visibilmente tale dizione, viene annotato in apposito registro a cura dell’Ufficio, che provvede altresì ad informare i seggi elettorali.

 

 

Art. 17

Campagna elettorale

 

1.                  Ogni lista di candidati ammessi alle elezioni può svolgere la campagna elettorale fino al secondo giorno precedente l’apertura dei seggi.

 

2.                  Il Comune mette a disposizione di ogni lista uguali spazi per le affissioni di manifesti e concede gratuitamente, su richiesta, locali per riunioni e dibattiti.

 

 

Art. 18

Operazioni di voto

 

1.                  L’espressione del voto avviene con modalità che ne garantiscano la libertà e la segretezza, mediante l’utilizzo di schede debitamente autenticate dal personale di seggio.

 

2.                  La votazione degli aventi diritto viene autorizzata su presentazione di un valido documento di identità e del certificato elettorale. Essa viene registrata sulla copia della lista elettorale depositata presso il seggio e sul certificato elettorale stesso. Il personale di seggio annota sul registro tutte le votazioni avvenute con presentazione del duplicato del certificato elettorale.

 

3.                  Ogni elettore può votare una sola lista di candidati apponendo un segno sul contrassegno di lista o, comunque, all’interno del riquadro assegnato alla lista sulla scheda. Può inoltre essere espressa una sola preferenza ad uno dei candidati della lista scrivendone il nome nell’apposito spazio.

 

4.                  Le schede votate sono inserite in apposite urne sigillate fino alla chiusura delle operazioni di voto.

 

5.                  Delle operazioni di voto viene redatto verbale a cura del segretario di seggio.

 

6.                  Presso ogni sezione elettorale è ammesso non più di un rappresentante di lista per ogni lista ammessa alle elezioni, con facoltà di assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista sono designati dai delegati di lista non oltre il giorno precedente l’inizio delle operazioni di voto.

 

7.                  Il Comune assicura la vigilanza dei seggi durante le operazioni di voto mediante personale di Polizia Municipale.

 

 

Art.19

Scrutinio dei voti

 

1.                  Lo scrutinio dei voti avviene nel giorno successivo alla chiusura delle operazioni, o nel giorno stesso se queste continuano dopo le ore 24.00.

 

 

Art. 20

Norma finale

 

1.                  L’assegnazione dei seggi ai candidati eletti avviene con le modalità previste dalla legge per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali.

 

2.                  Tale legge trova applicazione per tutti gli aspetti del procedimento elettorale non esplicitamente regolati nel presente regolamento.