C 0 M U N E DI SANTA ELISABETTA
Provincia di Agrigento
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ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Adottato dalla Giunta Municipale nella seduta del 27/05/2005 con atto n. 21
Pubblicato all'Albo pretorio dal _________________al __________________
Entrato in vigore il _________________
Il Segretario Comunale
Titolo I – Organizzazione
Capo I ‑ Principi generali
Art. 1 ‑ Oggetto del regolamento
l. Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal _______________________ con deliberazione n. ______________________ nel rispetto delle disposizioni di legge statali e regionali applicabili, l'ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici del Comune di Santa Elisabetta.
2. Tutti i regolamenti comunali fanno riferimento e si adeguano al presente per la materia organizzativa.
3. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge c/o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi, l'attività regolamentare ed organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e regionale e, comunque, in modo tale da non determinare la disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti.
4. Le clausole di diritto civile, stabilite con la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, integrano automaticamente, per quanto possibile, il presente atto.
5. La potestà regolamentare dell ‘ Ente e l'autonomia organizzativa dei responsabili degli uffici e dei servizi, qualora determinino immediate ricadute sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, sono improntate al rispetto della disciplina contrattuale definita sia in sede nazionale che regionale e decentrata.
6. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l'attività regolamentare ed organizzativa dell'ente si esplica in modo residuale e complementare. L'esercizio di tale potere regolamentare viene comunque effettuato nel rispetto della normativa vigente che impone alle Pubbliche Amministrazioni di osservare gli obblighi assunti con i Contratti Collettivi di lavoro e garantire la parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
7. Le norme del presente regolamento saranno, pertanto, disapplicate, nelle more di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche legislative e contrattuali, fossero in contrasto con la normativa sopravvenuta.
Art.2 ‑ Distinzione delle competenze
l. Il Comune esercita le sue funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi di governo ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.
2. Compete agli organi di governo, l'attività di indirizzo politico‑amministrativa, programmazione, direttiva, controllo e verifica dei risultati della gestione.
3. Spetta agli uffici, la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi.
Art.3 ‑ Funzioni e compiti del comune
1. Allo scopo di delineare idonei sistemi di presidio allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Comune, si definiscono:
a) attività amministrative istituzionali, tutte le attività amministrative giuridiche patrimoniali e sociali, sia riferite a funzioni proprie che a compiti per servizi di competenza statale e regionale, di carattere corrente che richiedono l'impiego costante di fattori tecnico‑organizzativi;
b) attività Istituzionali di progetto, tutte le attività di pianificazione generale e settoriale dovute o che comunque corrispondono ai programmi e agli obiettivi del Comune;
c) attività progettuali speciali, tutte quelle attività connesse a progetti straordinari di carattere intersettoriale finalizzati a promuovere lo sviluppo di specifici compiti socio‑ economici del territorio.
Art.4 ‑ Criteri di organizzazione
1. Nell'ambito degli indirizzi generali adottati dal ________________ per le attribuzioni del Consiglio comunale, con deliberazione n.______del __________, i responsabili di Settore, anche al fine di incentivare la collaborazione e il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, anche mediante l’indizione di periodiche riunioni e l'adozione del metodo della preventiva informazione sulle scelte in materia di organizzazione generale del lavoro.
Capo II ‑ La Struttura organizzativa
Art.5 ‑ Atti d'organizzazione
l. Gli atti d'organizzazione definiscono l'articolazione, le competenze e le modalità di funzionamento della struttura organizzativa dell'ente.
2. Gli atti d'organizzazione sono adottati dal Sindaco o dalla Giunta, secondo le competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Gli atti per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti dai Responsabili di Settore con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
4. Nei casi in cui tali atti assumano la forma scritta, sono denominati determinazioní,
sono assunti al registro delle determinazioni del settore il giorno della loro sottoscrizione e, se comportano impegno di spesa, vanno iscritti all'apposito registro tenuto dal servizio finanziario secondo le previsioni del presente regolamento.
Art.6 ‑ Struttura organizzativa
l. La struttura organizzativa del Comune si articola in Aree, servizi ed uffici,
2. L'Ufficio del Personale tiene aggiornato l'organigramma ufficiale del Comune, con l'indicazione dei compiti affidati a ciascuna struttura.
Art.7 – L’area delle posizioni organizzative
l. L’area delle posizioni Organizzative, coincidente con ciascun settore è l'unità organizzativa di massimo livello comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; ha funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal presente ordinamento e nel rispetto del programma economico gestionale dì attuazione;
2. L’area assolve ad un ruolo di primario riferimento per gli organi politico-istituzionali e di assistenza agli stessi nella pianificazione strategica e nella elaborazione di obiettivi e politiche d'intervento.
Art.8 ‑ Unità organizzative intermedie e di base
1.Nell'ambito di ogni area 6 possono essere individuate:
- unità organizzative intermedie (servizi).
- unità organizzative di base (uffici).
‑ unità di progetto.
2. I servizi e gli uffici costituiscono suddivisioni interne ai settori, di natura non rigida e non definitiva, ma modificabili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
3, I servizi e gli uffici sono preposti alla gestione di determinate attività, destinate ad offrire gruppi di prodotti, servizi, prestazioni, rivolti sia all'esterno che all'interno del Comune.
4. La distribuzione delle varie attività tra i servizi e gli uffici sarà disposta in ragione soprattutto di esigenze di specializzazione, di economia di risorse, di governo delle interdipendenze e di contenimento della frammentazione organizzativa.
5. I servizi e gli uffici sono individuati con la deliberazione di approvazione della dotazione organica la quale si limita ad elencarle come articolazioni interne del settore, ai soli fini di consentire l'attribuzione degli incarichi ai responsabili di servizio e di ufficio. La loro organizzazione interna è definita con determinazione dal responsabile del settore di appartenenza, sentito il Direttore Generale o, se non nominato, il Segretario Comunale.
Art.9 ‑ Unità di progetto
l. Possono essere istituite,con provvedimento del Sindaco,unità di progetto a livello subsettoriale o intersettoriale,quali strutture organizzative temporanee.
2. Il provvedimento di istituzione definisce i contenuti essenziali del progetto da realizzare, le finalità e gli obiettivi da perseguire, le modalità di verifica dei risultati e la struttura necessaria alla realizzazione del progetto costituita da risorse umane, tecniche e finanziarie.
3. Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede alla nomina del responsabile preposto all'unità di progetto, determinando con lo stesso atto la durata dell'incarico e l'indennità. Per la gestione di progetti di rilevante importanza, la Giunta, sentito il Direttore generale o, se non nominato, il Segretario comunale, può deliberare la costituzione di unità di progetto che prevedano anche l'apporto di professionalità esterne alla struttura dell'ente. In tal caso il Sindaco può conferire i relativi incarichi a professionisti esterni in possesso di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza, con le modalità previste dagli artt. 39 e ss del presente regolamento.
Art. 10 ‑ Dipendenza gerarchica
l. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l'autorità e la responsabilità di configurare un'organizzazione del lavoro che preveda determinate posizioni, di assegnare il personale alle stesse posizioni, di verificare e valutare le prestazioni. Comporta, inoltre, il potere di emanare direttive e di delegare ed avocare funzioni e di revocare ed annullare gli atti dei soggetti sottordinati e di controllarne l'attività. Esso si esplica nell'ambito delle regole del rapporto di impiego e del contratto di lavoro e nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dal Comune.
Art. 11 ‑ Ufficio del Sindaco e della Giunta
l. Possono essere istituite, con provvedimento della Giunta, unità organizzative autonome di massimo livello a supporto dell'attività del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'assolvimento delle funzioni d'indirizzo e controllo loro conferite dalla legge.
2. Alle suddette unità organizzative sono assegnati dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo art. 39, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il trattamento economico per i collaboratori esterni, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale in relazione alle specifiche competenze.
4. Al suddetto ufficio può essere attribuita la gestione diretta delle spese di rappresentanza per la partecipazione a convegni ed iniziative simili di Sindaco ed assessori, nonchè delle spese per la gestione degli uffici propri.
Art.12 ‑ Comitato permanente delle pari opportunità
l. La Giunta Comunale istituisce, il Comitato permanente delle pari opportunità.
2. Il Comitato è composto secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del Contratto integrativo del comparto EELL 1998/2001 firmato il 14 settembre 2000 da un rappresentante dell’ Ente, designato dal Sindaco, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, designati dai dipendenti, nonché dai rispettivi supplenti per i casi assenza dei titolari.
3. I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla vigente normativa, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e gli uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato de1 lavoro e dell’andamento dell'occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme dì molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
4. Si rimanda alla CCD in sede 1ocale, la definizione delle misure volte a favorire effettive pari opportunità, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5 dell’accordo del 14 settembre 2000.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui al citato art.19 dell'Accordo firmato il 14 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'art.57 e 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs n. 165/200 l.
Art. 13 ‑ Istituzione dei servizi e uffici obbligatori
1. Sono istituiti i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatorie:
A) Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art.55, comma 4 D.Lgs‑165/2001 e s.m.i.‑
I compiti previsti per 1Ufficio per i procedimenti disciplinari sono svolti dal Segretario comunale, ove non sia stato nominato il Direttore generale, unitamente al Responsabile di settore interessato e con la collaborazione dell'Ufficio personale. Qualora il provvedimento disciplinare debba essere irrogato ad un Responsabile di settore, provvede direttamente il Segretario comunale, ove non sia stato nominato il Direttore generale;
B) Ufficio statistica ai sensi del d.lgs. 322/1989
Il personale assegnato all'ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall'avere diretto uffici di statistica, dall'avere curato particolari indagini statistiche o dall'avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure essere in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini o comunque avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
Solo qualora non esista nell'ambito della dotazione organica dell'ente soggetto alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra, la direzione dell'ufficio potrà essere affidata a personale dell’Ufficio demografico in possesso semplicemente del diploma di scuola media superiore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in quest'ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT.
La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito, ove esista, il Direttore generale o il segretario comunale;
C) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.165/2001.
L'U.R.P., anche con l'ausilio di tecnologie informatiche, provvede, nel rispetto delle competenze assegnate :
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al titolo III della L.R.30.4.1991, n.10 secondo quanto previsto nel vigente regolamento comunale in materia;
b) all' informazione degli utenti circa agli atti e lo stato dei procedimenti che li riguardano;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate al migliora‑mento degli aspetti organizzativi
e logistici del rapporto con l'utenza.
Quale responsabile di tale ufficio verrà nominato dal Sindaco un responsabile di settore, dotato di adeguata professionalità conseguita a seguito di idoneità acquisita attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione professionale teorico pratici ai sensi del D.P.R. 21/09/2001, n.422;
Per quanto non previsto nel presente articolo lett. c), si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Igs.30.3.2001, n. 165.
D) Sportello unico per le imprese, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 15.05.2000 n. 10.
Lo sportello unico per le attività produttive è istituito al fine di garantire agli interessati l'accesso anche in via telematica all'archivio informatico del comune contenente i dati concernenti le domande dì autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato.
Ai predetti fini possono essere stipulate convenzioni con le camere di commercio, con i consorzi per le aree dì sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali, la gestione dello sportello unico verrà assicurata secondo gli accordi stipulati;
E)Servizio di protezione civile.
Il Sindaco nomina il responsabile del predetto servizio individuandolo tra i soggetti in possesso di idonei requisiti.
Ufficio per gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.165/2001.
L'ufficio ha il compito di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro.
Mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, il predetto ufficio può essere istituito in associazione con altri Comuni.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire a uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, per quanto non previsto dal presente Regolamento.
Art. 14 ‑ Relazioni con le organizzazioni sindacali ‑ delegazione
trattante di parte pubblica
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nel rispetto delle finalità proprie dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali.
2. I Responsabili di Settore oltre alle competenze proprie di settore, curano, ciascuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio settore, le relazioni sindacali.
3. In particolare, i Responsabili di Settore dandone notizia al Segretario comunale informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali tutte le volte che ciò sia previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare, ovvero contrattuale, trattandosi di materia oggetto di concertazione, o semplice informazione o, in senso lato, di confronto col Sindacato.
4. La delegazione trattante i parte pubblica di cui al C.C.N.L. di comparto è formata, dal Direttore Generale ove nominato,che la presiede, dal Segretario Comunale nonché dai responsabili di settore individuati dal capo dell'amministrazione.
Capo III ‑ Organi di gestione
Art. 15 ‑ Segretario Comunale
l. Il Segretario Comunale svolge le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Lo status, la nomina, la revoca, la durata in carica e il rapporto di lavoro del Segretario Comunale sono disciplinati dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti e successive.
3. Il Segretario Comunale in particolare svolge attività di supporto e consulenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi istituzionali ed esercita i compiti attribuiti dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
4. Al Segretario Comunale in particolare compete:
a ‑ Il Coordinamento dell'attività dei Responsabili di Settore e la sovraintendenza allo svolgimento delle loro funzioni;
b - l’esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
c ‑ la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i settori stessi, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;
5. resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.
6. Con proprio provvedimento il Sindaco può assegnare al Segretario comunale le funzioni proprie del Direttore generale.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 al Segretario comunale spetta un'indennità direzione ad personam nella misura determinata dal Sindaco.
ART. 16 – Il Direttore Generale
l. Con le modalità e condizioni previste dall'art. 51 bis, comma 3, della legge n. 142/1990 come introdotto dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23, il Comune può stipulare una convenzione per istituire il servizio di Direzione Generale con uno o più Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano almeno i 15.000 abitanti. Il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il Sindaco può conferire l'incarico di Direttore Generale, cui è assegnato il compito di sovrintendere al processo di pianificazione generale dell'ente, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali e dell'azione amministrativa.
3. L'incarico può essere affidato al Segretario Comunale ai sensi del comma 8 del precedente art. 15 o esternamente all’Ente,nei casi previsti dal comma l,mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità di cui al presente regolamento.
4. Fermo restando quanto stabilito dal presente Regolamento per il caso di conferimento dell'incarico mediante contratto a tempo determinato, un apposito allegato disciplina le attribuzioni, le funzioni, le modalità di espletamento dell'incarico, nonché i rapporti con i Responsabili di Area e con il Segretario Comunale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che disciplinano le rispettive competenze.
5. Compete al Direttore generale:
a ‑ l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei responsabili dei settore, dei servizi e degli uffici;
b ‑la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del TU EE.LL. d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 successive modifiche ed integrazioni;
c ‑ la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2 lett. a) del TU EE.LL. dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 successive modifiche e integrazioni;
d ‑ l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti della attività amministrativa, al sensi dell'art. 18, comma 1, dlgs. 165/2001;
e ‑ l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell'art. 10, comma 1, dlgs. 165/2001;
f ‑ ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento anche con riferimento al comma 6 dell'art. 15.
Art. 17 ‑ Attività di collaborazione dei responsabili di Area P.O.
l. Per favorire l'integrazione e il coordinamento della funzione di direzione e dell'attività gestionale, nonché lo sviluppo delle attività di pianificazione e di programmazione, i Responsabili di Area sono tenuti, unitamente al Segretario Comunale e, ove sia stato nominato, al Direttore Generale, a fornire pareri, proposte e comunque ad assumere iniziative ed ad assicurare ogni genere di collaborazione al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario Comunale.
2. Per l'assolvimento di tali funzioni, i Responsabili di Area P.O. si potranno avvalere degli uffici interessati, e sono tenuti a riunirsi, unitamente al Segretario comunale e, ove si stato nominato, al Direttore Generale.
3. La Conferenza dei responsabili dei settori di cui ai precedenti commi, per quanto riguarda le decisioni di propria competenza, agisce come organo collegiale e con deliberazioni.
4. Delle riunioni mensili e delle intese ivi raggiunte nonché delle deliberazioni adottate verrà redatto apposito verbale.
5. La partecipazione alle riunioni mensili della Conferenza da parte dei Responsabili di settore è obbligatoria. Le assenze non giustificate costituiscono elemento oggettivo di valutazione dei Responsabili di Area.
Art. 18 ‑ Il Nucleo di valutazione
1. La funzione relativa al Nucleo di valutazione è stata trasferita all’Unione dei comuni “ Feudo d’Alì “ ed è disciplinata con regolamento approvato dalla delibera di Giunta Municipale n.° 28 del 09 giugno 2004.
Art.19 ‑ Il Responsabile di Area P.O.
l. Il Responsabile di Area delle Posizioni Organizzative:
a) partecipa attivamente, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, alla definizione di obiettivi e indirizzi programmatici, sviluppando proposte e intervenendo nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in atto nell'ambito del Comune;
b) dispone, mediante determinazione, la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate al settore stesso;
c) cura il coordinamento delle unità intermedie facenti capo all’Area;
d) fa luogo all'eventuale istituzione di unità di base all'interrio del settore e ne nomina i responsabili, scegliendoli tra il personale assegnato al settore, in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti;
e) cura l'integrazione tra i diversi servizi e unità gerarchicamente dipendenti, come anche l'identificazione e la risoluzione di eventuali conflitti di competenza;
f) è responsabile dei procedimenti di competenza del settore, di cui non abbia assegnato la responsabilità ad altri dipendenti dell’Area, ai sensi dell'art. 5 con L.R. 10/ 199 l;
Art.20 ‑ Il Responsabile delle unità intermedie
l. Il Responsabile dell'unità intermedia:
a) cura la gestione corrente dei nuclei di attività e delle risorse affidategli nell'ambito del settore e risponde della validità delle prestazioni ottenute;
b) gestisce il personale assegnato al servizio o unità, secondo le regole di cui all'art. 10, per il quale personale costituisce il diretto referente gerarchico;
c) cura il preciso affidamento di compiti al personale stesso e le verifiche inerenti le
prestazioni svolte ed i risultati ottenuti;
d) risponde della supervisione e verifica operativa del lavoro del personale assegnato, del rispetto delle regole organizzative e procedurali e della qualità delle prestazioni offerte dal personale stesso.
Art.21 ‑ Competenze dei responsabili di Area
e contenuti della responsabilità di gestione amministrativa
1. La responsabilità della gestione amministrativa, ai sensi della legge e dello statuto, è attribuita ai Responsabili di Area.
2. I Responsabili di Area delle PP.OO.:
· esplicano le proprie funzioni, per quanto compatibile, secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire piena concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali;
· nell'ambito dell ‘incarico ricevuto adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
· esercitano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, se responsabili di budget, delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. I Responsabili di Area esercitano i compiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto Comunale, nonché quelli attribuiti da regolamenti o disposizioni successive.
4. In particolare i Responsabili di Area, per le materie rientranti nella loro competenza, fatti salvi i principi e i criteri dettati dall'art. 51, e la facoltà che il comma 3 bis dello stesso art.51 come introdotta in Sicilia dalla L.R. n. 48/91, assegna al Sindaco, nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento, sono, di norma, i destinatari dell'esercizio delle funzioni che risultano meglio elencate sotto le lettere da a) ad h) del secondo periodo del terzo comma del medesimo art. 51 (corrispondente all'art.107 del D.Lgs.n.267/2000), tenendo presente però:
a ‑ che l'esercizio, da parte del responsabile di settore delle funzioni di cui alla norma su richiamata, si attua a seguito dell'emissione del provvedimento previsto dal comma 3bis del citato art. 51(corrispondente all'art.109 del D.Lgs.n.267/2000);
b ‑che il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti dall’Ente, agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell'amministrazione.
5. I Responsabili di Area sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed in particolare, in base principio di responsabilità organizzativa, sono responsabili:
a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli organi stessi;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi;
e) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
d) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività di competenza, in termini di rapporto tra i risultati prefissati e quelli raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico;
e) dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata;
f) del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività, cui ciascun Responsabile di Settore è incaricato della direzione;
g) dell'osservanza, da parte del personale assegnato all'unità organizzativa di competenza, dei doveri d'ufficio, dell'orario di lavoro e del controllo delle presenze con le modalità vigenti nell’ente, degli adempimenti connessi col carico di lavoro assegnato a ciascun dipendente;
h) della gestione degli strumenti previsti dagli accordi aziendali per l'applicazione degli incentivi di produttività;
i) della formulazione e presentazione dei programmi di lavoro e della valutazione e del rendimento individuale dei dipendenti partecipanti ai piani di lavoro e progetti‑obiettivo
j) della individuazione in base alla L.R. n. 10/91, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa e della verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli adempimenti, previsti dall'apposito regolamento.
k) della sostituzione dei responsabili di procedimento in caso di assenza o impedimento;
1) della sostituzione dei responsabili di procedimento in caso di loro inerzia protratta,fatto salvo l'eventuale procedimento ‑disciplinare a carico degli inadempienti;
m) delle competenze di cui al D.lgvo n. 626/94 così come modificato dal DLgs n. 242/96 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
n) del procedimento di accesso ai documenti amministrativi relativi al proprio settore;
0) del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.22 ‑ Sostituzione dei Responsabili di Area e potere sostitutivo
l. Salvo l'ipotesi di cui al successivo comma 2, in caso vacanza di assenza o di impedimento di un Responsabile di Area , le relative funzioni sono affidate dal Sindaco, con motivato provvedimento, ad altro Responsabile di Area oppure ad altro dipendente appartenente alla categoria immediatamente inferiore dotato di professionalità adeguata all’incarico, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.Il Sindaco con il medesimo provvedimento stabilisce la misura dell'indennità corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Tale misura è pari alla retribuzione di posizione assegnata al responsabile di settore sostituito, rapportata al periodo sostituzione.
2. Per assenze di breve durata, non superiori a venti giorni, le funzioni sostitutive sono conferite di norma, senza attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi ad altro dipendente, di adeguata professionalità, già destinatario dell'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. F) del CCNL 1998‑2001, individuato nel provvedimento sindacale di nomina del Responsabile di Area.
3. In caso di inadempimento del Responsabile di Area, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici, il Segretario comunale potrà proporre al Sindaco la revoca dell'incarico.
4. L'inadempimento di cui al precedente comma costituisce elemento oggettivo di valutazione dei Responsabili di Area.
Art.23 ‑ Nomina dei Responsabili di Area P.O.
l. L'assegnazione degli incarichi di Responsabile di Area segue il principio della temporaneità e della revocabilità degli stessi.
2. Gli incarichi di Responsabile di Area sono attribuiti dal Sindaco a personale di ruolo ascritto nella categoria professionale D,nonché al personale di categoria C assegnato a mansioni superiori della categoria D ai sensi del comma 6 dell'art.8 C.C.N.L. del 14/9/2000 (code contrattuali) fatte, comunque, salve le previsioni riportate nel comma 3bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990 come introdotta dalla L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.Gli incarichi possono essere conferiti anche a personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento , nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
Art.24 ‑ Criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Area
l. L'affidamento degli incarichi di Responsabile di Area P.O. tiene conto delle categorie formali, ma anche dei seguenti elementi:
a ‑ delle attitudini dimostrate nel servizio precedente,
b ‑delle capacità professionali e manageriali dimostrate nelle esperienze maturate in precedenza;
c ‑ della valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricando in precedenti esperienze.
d ‑ delle specifiche competenze in materia
e ‑ del titolo di studio.
Art. 25‑ Durata degli incarichi di Responsabile di Area
I. L'incarico di Responsabile di Area è conferito dal Sindaco per un periodo di tempo determinato in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione,in ogni caso la cessazione dovrà coincidere con la chiusura dell'esercizio finanziario. L'incarico è rinnovabile.Esso cessa alla scadenza del mandato del Sindaco,salvo le proroghe previste dalla legge.
2. Gli incarichi di Responsabile di Area sono revocabili con provvedimento adeguatamente motivato in relazione alla valutazione annuale, al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi,nonché in relazione al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi.
3. Gli incarichi di Responsabile di Area possono cessare anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nel decreto di nomina,anche per mutate esigenze di carattere funzionale e/o organizzativo,nonché per inosservanza delle direttive del Sindaco,della Giunta o dell' Assessore di riferimento come anche per responsabilità particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dai C.C.N.L. In ogni caso il provvedimento che sancisce la cessazione anticipata dell'incarico e conferisce il nuovo deve essere adeguatamente motivato.
4. Il dipendente cessato per qualsiasi motivo dall'incarico di Responsabile di Settore, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo professionale di appartenenza.
5. Per tutti i provvedimenti contemplati nel presente articolo è competente il Sindaco,ai sensi dell'art.13 della L.R.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.26 -Retribuzione di posizione e di risultato
1. In applicazione dell'art. 11 del CCNL 31.03.1999 e s.m.i. sull'ordinamento professionale, ai dipendenti che svolgono funzioni di Responsabile di Area è dovuta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso lo straordinario fatta eccezione per quello elettorale, secondo la disciplina del CCNL vigente nel tempo
2. La misura annua, da corrispondere per tredici mensilità, della retribuzione di posizione, entro i limiti previsti dal CCNL 31.03.1999 e s.m.i. sull'ordinamento professionale, avviene e secondo la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative di cui all'apposito regolamento.
3. L’indennità di risultato viene corrisposta con determinazione Sindacale, nella misura determinata dal Nucleo di Valutazione, a seguito delle attività di cui all’art. 27.
Art.27 ‑ Valutazione dei Responsabili di Area
l. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 286/1999, recepito nella Regione siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/2000, i Responsabili di Area sono soggetti a valutazione annuale.
2. Ai sensi della dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 31.03.1999 e s.m.i. ‑ Ordinamento professionale, il soggetto cui è demandata la valutazione dei risultati di cui all'articolo 9 dello stesso CCNL, è individuato nel nucleo di valutazione di cui all'art. 19 del presente regolamento.
3. La valutazione, ha per oggetto l'attività svolta dalla struttura nell’anno di riferimento in correlazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili.
4. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai responsabili di settore è formalizzata entro il 28 febbraio dell'anno successivo.,
5. L'esito della valutazione viene comunicato a ciascun Responsabile di Area, il quale ha diritto, nel termine perentorio di 15 giorni, alla controdeduzione a giustificazione del risultato della sua attività . Entro i 15 giorni successivi è assunta la decisione definitiva.
6. L'inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi o il risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
7. Il dipendente in sede di contraddittorio può farsi assistere dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
8. Le valutazioni sono accolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o rinnovi di incarichi di posizioni organizzative.
Capo IV
Il Personale e la Dotazione organica
Art.28‑ Il Personale
1.Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
2. Il Comune promuove e assicura la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.
3. 1 responsabili delle unità organizzative, cui deve essere garantita l'autonomia necessaria all'espletamento del loro compito, rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa cui sono preposti.
Art.29‑ Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Ai sensi dell'art. 3 del CCNL 31.03.l999 e s.m.i -Ordinamento professionale, ogni dipendente del Comune è inquadrato in una categoria e in un profilo professionale secondo fl vigente contratto di lavoro.
2. L'inquadramento nelle categorie professionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non quella di uno specifico posto.
3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità di unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.
4. I lavoratori sono adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti od a quelle proprie della categoria professionale d'appartenenza, essendo equivalenti ed esigibili, purché professionalmente compatibili, , ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive, secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali vigenti e dal presente regolamento.
5. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento per esigenze di servizio.
6. L'eventuale esercizio di mansioni superiori, ai sensi del predetto art. 3, comma 3, CCNL 31.03.1999 e s.m.i. come modificato ed integrato dall'art. 8 del contratto successivo del 14.09.2000, è disciplinato dall'art. 52, commi da 2‑5 del d.lgs. n. 165/200 l. e s.m.i. ‑
7. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo le previsioni di legge (art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, e art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000):
a) nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di sei
mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti anche mediante le
selezioni interne di cui all'art. 4 del CCNL del 31.03.1999 e s.m.i.;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
di conservazione del posto per tutto il periodo di assenza,
tranne quello per ferie.
8. Si considera svolgimento dì mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
9. 1 criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti previa concertazione secondo quanto disposto dall'art. 8 del CCNL del l. 4. 1999 e s.m.i..
10. Il lavoratore adibito alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di . temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Il dipendente comunque non ha diritto all'inquadramento nella categoria superiore.
11. Fermo rimanendo che per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 52 del D.lvo n. 165/2001 nonché all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000 e s.m.i., l'affidamento di mansioni superiori è disposto con provvedimento del responsabile del servizio, ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
12. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore .
13. Ogni dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni sviluppate nell'ambito della posizione di lavoro assegnata.
Art.30 - Profili professionali e mansioni
l. I profili professionali identificano specifiche aree di conoscenze e competenze teorico‑pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. A ciascun profilo professionale corrisponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del CCNL 31.03.1999 e s.m.i., un insieme di posizioni di lavoro affini, accomunate dall'omogeneità del contenuto concreto delle mansioni., nell'ambito della medesima categoria professionale.
2. I profili professionali sono di norma individuati dall'intersezione fra le aree di attività e la categoria professionale secondo il vigente contratto di lavoro. Il sistema dei profili professionali viene definito e approvato, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali, dalla Giunta con apposita deliberazione contenente l'elenco dei profili professionali e la tabella di equiparazione con quelli presenti nel sistema previgente.
3. I profili professionali e i relativi contingenti sono assegnati ai settori mediante l'atto di approvazione della dotazione organica.
Art.31 Dotazione organica.
1. La dotazione organica generale del Comune consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. La dotazione organica generale è suddivisa unicamente per categorie e profili professionali.
2. La dotazione organica definisce complessivamente il fabbisogno di risorse umane del Comune, combinando la necessaria specializzazione con l'esigenza d flessibilità.
3. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.
4. Con la stessa deliberazione, la Giunta attua la definizione dell'organizzazione dell'apparato comunale e assegna ai Settori il personale della dotazione organica.
5. Modifiche e adeguamenti del quadro di assegnazione dell'organico possono essere disposte, qualora incidano significativamente sulla struttura di un settore, ovvero quando si tratti di nuovi assunti, con ordine di servizio del Sindaco, sentiti il Direttore generale, se nominato, o il Segretario comunale e i Responsabili dei Settori interessati, o su proposta degli stessi.
Art.32 Mobilità interna ed esterna
l. L’Ente promuove la mobilità interna dei dipendenti quale strumento di carattere organizzativo, ispirato ai principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, per contemperare le proprie esigenze organizzative e la valorizzazione delle attitudini e la crescita professionale dei lavoratori.
2. La mobilità è attuata nel rispetto dei criteri di competenza e professionalità, nell'ambito della classificazione contrattuale d'appartenenza.
3. Si ha mobilità quando il dipendente, nel rispetto della categoria, viene assegnato ad una nuova posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni.
4. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'ente ed alle esigenze di operatività, il Responsabile del servizio, nel rispetto delle categorie e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla mobilità interna previo accertamento della conformità agli atti di programmazione dell'ente e della professionalità e dell'idoneità del dipendente all'espletamento dei compiti e delle mansioni connessi con la nuova posizione dì lavoro.La mobilità da un settore ad un altro è di competenza del direttore generale o,se non nominato, dal Segretario Generale;
5. La mobilità può essere d'ufficio o volontaria, e tiene conto di quanto eventualmente disciplinato in accordi sindacali settoriali.
6. La mobilità volontaria è preceduta dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale di apposito avviso di vacanza della posizione di lavoro. Non necessita la previa pubblicazione dell'avviso qualora vi sia mobilità bilaterale tra due posizioni di lavoro proposta dai dipendenti interessati ed accolta dall’Ente.
7. Nel caso in cui vi siano più domande di mobilità interna, si seguono i seguenti criteri:
· verifica dei requisiti professionali richiesti dal posto;
· valutazione titoli posseduti attinenti al posto e anzianità di servizio a partire dall'ultimo trasferimento ottenuto.
8. La mobilità d'ufficio è disposta, a prescindere dalla presentazione d'istanze specifiche del personale, per ragioni connesse ad esigenze funzionali dei servizi. Alla stessa è possibile ricorrere qualora non siano utilmente esperibili le altre procedure indicate nel presente articolo. In caso di accertata incompatibilità ambientale di un dipendente nella posizione di lavoro al momento occupata ovvero in ragione di altre motivate e accertate circostanze, è possibile disporre d'ufficio la mobilità definitiva, anche bilaterale, fra diverse posizioni di lavoro. In ogni caso devono essere sentiti i dipendenti interessati.
9. La mobilità volontaria è disposta sulla base d'istanza degli interessati, salvo possibilità di revoca del richiedente, e tiene conto di quanto eventualmente disciplinato in accordi sindacali settoriali.
10. La mobilità interna costituisce criterio di priorità nella copertura dei posti, sia rispetto alle procedure di mobilità esterna, sia rispetto alle previsioni di copertura attraverso il piano occupazionale.
11. Tale priorità si applica, inoltre, per la copertura dei posti relativi all'istituzione di nuovi servizi, per esigenze straordinarie legate ad assenze temporanee del titolare del posto e per la copertura di tutti quei posti che, per qualsiasi motivo, si rendessero vacanti e che l'Amministrazione non ritenesse di coprire mediante le ordinarie procedure di reclutamento.
12. Il processo di mobilità interna del personale dipendente, ove se ne riscontri l'effettiva necessità o la rilevante opportunità, deve essere assistito da idonei momenti formativi e d'aggiornamento, che consentano agli operatori in mobilità l'apprendimento delle necessarie cognizioni, per il più utile ed efficiente assolvimento delle nuove attribuzioni conferite.
13. La mobilità esterna viene disposta con deliberazione della Giunta, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 30 del Dlgvo n. 165/2001.
Art.33 Trasferimenti provvisori
l. Al fine di far fronte ad esigenze particolari connesse con il carico lavorativo di un settore o all'attivazione di unità di progetto, è possibile disporre, su domanda o d'ufficio, il trasferimento temporaneo del personale dipendente, anche in assenza di posizioni di lavoro vacanti nell'unità organizzativa di riferimento.
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti, dal Segretario Comunale o ove nominato, dal Direttore generale o dai responsabili dei settori, rispettivamente per i trasferimenti da un settore all'altro o all'interno di uno stesso settore, per un periodo massimo di 12 mesi da indicare nel provvedimento, rinnovabile finché permangano le esigenze iniziali.
3. I trasferimenti di cui alla presente disposizione non possono in ogni caso comportare l'attribuzione di mansioni superiori, in violazione di quanto previsto dall'art. 29, commi 4 e ss del presente regolamento.
Art.34 ‑ Formazione del personale
l. Nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente, per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione, anche ai fini della progressione orizzontale all'interno della classificazione contrattuale d'appartenenza.
2. La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo adeguato stanziamento nel bilancio di previsione annuale, in misura comunque non inferiore all'1% dell'intera spesa prevista per il personale per ogni anno finanziario secondo quanto previsto dall'art. 23 CCNL 31.03.1999 e s.m.i.
3. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente promuove, eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati, la costituzione di organismi per la formazione del personale.
Art.35 Incentivazione e sistema di valutazione permanente del
Personale
l. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema d'incentivazione, diretta a promuovere il miglioramento organizzativo, nonché l'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.
2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono finalizzati alla valorizzazione della qualità della prestazione individuale e sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.
3. La valutazione dei Responsabili di struttura intermedia e del personale assegnato al settore è di competenza del Responsabile di Settore.
Art.36 - Progressione economica orizzontale
l. Alla progressione economica orizzontale si provvede nei termini e con modalità e procedure stabilite dal CCD1 (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo), essendo l'integrazione dei criteri stabiliti dall'art. 5 del CCNL 31.03.1999 e s.m.i.- ordinamento professionale, comprese tra le materie oggetto di tale livello di contrattazione.
2. Il conseguimento delle varie posizioni economiche all'interno delle varie categorie professionali, non muta la posizione di inquadramento del personale all'interno della categoria di appartenenza.
Art.37 ‑ Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi
l. I dipendenti devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.
2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento delle qualità dei servizi è da considerarsi un obiettivo da perseguire costantemente e costituisce elemento di valutazione dei Responsabili e del personale.
CAPO V
Tipologie contrattuali
Art.38 ‑ Contratti a tempo determinato.
l. Ai sensi dell'art. 51, comma 5 della Legge 8/6/1990, n. 142 (corrispondente all'art.110, 1°comma D.L.gs. n.267/2000), i posti di responsabile di settore possono essere ricoperti mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con determinazione motivata, di diritto privato.
2. Possono essere inoltre stipulati contratti a tempo determinato per i posti di responsabile di settore, al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 51, comma 5 bis della legge
8/6/ 1990, n. 142 (corrispondente all'art. 110, 2° comma D.L.gs. n.267/2000). I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
3. La determinazione con la quale si conferisce l'incarico mediante contratto a tempo determinato deve motivare le ragioni per cui si ricorre a tale istituto e deve dare, altresì, atto del rispetto dei limiti di cui al successivo comma 5.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, non trattandosi di contratto d'opera, non si applica il Regolamento dei Contratti, in ordine alla procedura di scelta del contraente.
5. Il numero degli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo non può in ogni caso superare il limite del 5% della dotazione organica.
Art.39 ‑ Contenuti del contratto a tempo determinato
l. Nel caso di contratti di diritto pubblico il rapporto è soggetto alle norme di legge e contrattuali che disciplinano il rapporto di impiego negli enti locali. Per il trattamento economico si applica il precedente art. 11, comma 3.
2. Nel caso di contratti di diritto privato il rapporto è regolato dall'autonoma determinazione delle parti, per quanto concerne sia gli aspetti normativi, sia il profilo retributivo.
3. In ogni caso il contratto deve contenere la determinazione degli obiettivi da realizzare da parte dell'incaricato e i termini di durata dell'incarico.
Art.40 ‑ Requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo
determinato.
l. Per il conferimento degli incarichi di direzione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, sono richiesti gli stessi requisiti che le norme di legge, di regolamento e contrattuali, prescrivono per il personale di ruolo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19, del d.lgs.n.165/2001. Gli incarichi pertanto possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dal settore della ricerca, della docenza universitaria , delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Nel caso in cui gli incarichi previsti al comma precedente vengano conferiti a dipendenti di questo Ente presso altre Amministrazioni, tali dipendenti possono essere collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata del contratto, previa autorizzazione della Giunta Comunale.
4. Per il conferimento degli incarichi di alta specializzazione sono richiesti i requisiti previsti dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, in relazione alla qualifica da ricoprire.
Art.41‑ Modalità per l'attribuzione degli incarichi.
l. L'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Sindaco, senza obbligo di esperire alcuna procedura concorrenziale o concorsuale. Tale individuazione può essere effettuata ad personam sulla base di un rapporto fiduciario, tenendo conto degli obiettivi da raggiungere e delle specifiche competenze professionali. In alternativa il conferimento dell'incarico può avvenire a seguito della procedura descritta nei commi seguenti.
2. Il conferimento dell'incarico, con esclusione del caso previsto al comma 1, avviene attraverso la procedura di seguito descritta:
a ‑ pubblicazione di un bando all'albo pretorio con il quale si manifesta la volontà del Comune di conferire l'incarico; il bando deve altresì contenere la descrizione delle prestazioni richieste, il corrispettivo spettante, i requisiti richiesti e il termine di presentazione delle domande;
b ‑ verifica (preselezione formale) dei candidati, limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti;
c ‑ scelta diretta da parte del Sindaco all'interno della rosa dei candidati ammessi.
3. Il possesso dei requisiti deve risultare da adeguata documentazione, nella quale va in ogni caso compreso il curriculum dell 'incaricato. Del possesso dei requisiti viene dato atto nella deliberazione.
4. La procedura di selezione è curata dall'Ufficio Personale con criteri di efficienza e può essere in alternativa affidata a strutture specializzate esterne.
Art.42 ‑ Collaborazioni esterne
l. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono consentite collaborazioni esterne ai sensi dell 'art. 51, comma 7 della legge 8 / 6 / 1990 n. 142 (corrispondente all'art. 110, 6° comma D.Lgs. n.267/ 2000).
2. L'applicazione del predetto istituto è ammissibile, quando non sia possibile farvi fronte con personale interno, nei seguenti casi:
a ‑collaborazione per progetti speciali di cui all'art. 3 . comma 1, lett. c) del presente regolamento;
b ‑collaborazione per attività istituzionali di progetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento.
Art.43 ‑ Conferimento, di incarichi extra‑ufficio
l. L'amministrazione può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa.
2. Il conferimento è disposto in funzione della specifica professionalità, si da escludere incompatibilità, di diritto e di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione.
3. L'incarico è conferito dal Sindaco nel rispetto dei seguenti criteri:
a ‑ inesistenza di analoga funzione interna;
b ‑ economicità rispetto ai costi dell'incarico esterno;
c ‑ espletamento al di fuori dell'orario di lavoro;
d ‑ occasionalità e temporaneità della prestazione;
e ‑ connessione alla specifica preparazione del dipendente;
4. L'espletamento delle attività professionali, per le quali è richiesta l'iscrizione ai rispettivi albi di appartenenza, svolte nell'ambito delle attività d'ufficio dai professionisti dipendenti del comune è riconosciuto sia sotto l'aspetto normativo che economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Art.44 ‑ Autorizzazioni ad assumere incarichi esterni
l. In deroga a quanto stabilito al successivo Capo VI, il Direttore Generale/ Segretario comunale, sentito il Sindaco e il Responsabile del settore competente, quando la richiesta non provenga dallo stesso Responsabile, può autorizzare, per un periodo di tempo limitato, il dipendente ad assumere incarichi professionali‑ lavorativi presso altre pubbliche amministrazioni ovvero presso società o persone fisiche che svolgono attività di impresa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
· l'incarico deve riguardare prestazioni di carattere saltuario e deve essere ben definito nella sua natura e nella sua durata. Prestazioni di carattere continuativo possono essere autorizzate solo a favore di pubbliche amministrazioni, per la durata di un anno, rinnovabili con apposito provvedimento;
· l'incarico deve avere durata massima annuale ovvero comportare un impegno massimo di 300 ore annuali e comunque un impegno giornaliero mediamente non superiore alle tre ore/giorno, da svolgere fuori dal normale orario di servizio del dipendente;
· l'incarico non deve essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi dell'ente, né deve essere svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi all'ente medesimo, ovvero titolari o richiedenti concessioni o autorizzazioni comunali
· deve essere in ogni caso garantita la buona funzionalità dell'ente e dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio, anche in relazione ad esigenze straordinarie di servizio, di carico lavorativo e di organizzazione;
· l'incarico non può essere svolto all'interno del comune e con utilizzazione di strutture, attrezzature o personale del comune;
· possono essere autorizzati incarichi conferiti da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa nel numero limite massimo di tre per anno, fermo restando il rispetto delle altre condizioni sopra indicate.
2. Qualora dopo l'autorizzazione sopravvengano mutamenti nelle condizioni indicate nel comma 2 il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione.
3. 1 titolari di attività di lavoro autonomo o professionale possono mantenere la titolarità di tali attività limitatamente al periodo di prova nel caso di assunzioni in ruolo e durante tutto il periodo di servizio nel caso di assunzione a tempo determinato, purché si astengano dall'esercizio dell'attività. Gli stessi possono essere autorizzati a portare a compimento le iniziative già avviate purché non si determinino situazioni di incompatibilità con l'ufficio ricoperto.
4. Delle autorizzazioni rilasciate è data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
5. L'autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al comma precedente.
6. L'esercizio di incarichi esterni è soggetto alla vigilanza dell'ufficio ispettivo di cui al precedente art. 13 lett. f); l'ipotesi in cui l'esercizio di incarichi esterni risulti privo di autorizzazione, costituisce giusta causa di recesso per i rapporti disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio‑assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
CAPO VI
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e delle incompatibilità
Art.45 – Oggetto
l. Il presente capo disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001; fissa i criteri per la valutazione della compatibilità degli incarichi esterni dei dipendenti, ai sensi della vigente legislazione in materia, ed in particolare del d.p.c.m. 117/ 1989, dell'art. 15 del contratto collettivo per il personale degli enti locali del 6.7.1995 nonché dell'art. 4 dell’accordo integrativo EELL del 14 settembre 2000, dell'art. 1, commi 56 e ss. della L.662/1996, così come integrata dal D.L. 79/1997, convertito con L. 140/1997, nonché dalla legge 127/1997.
Art.46‑ Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale
l. L'attività di lavoro presso il Comune può essere prestata a tempo pieno o a tempo parziale, con trasformazione del rapporto su richiesta di parte o per indizione di apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime part‑time secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del CICEELL del 14 settembre 2000.
2.Il rapporto può essere costituito o trasformato a tempo parziale relativamente a tutti i profili professionali delle varie categorie professionali, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 dell'accordo del 14 settembre 2000, ad esclusione delle categorie professionali secondo quanto prescritto al comma 4 del successivo articolo 77.
3.Riguardo al trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 61 dell'Accordo integrativo CCNL EELL 1998‑2001 del 14 settembre 2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.
Art.47 ‑ Procedura per la trasformazione
l. La trasformazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 662 del 1996 e successive modificazioni, avviene automaticamente al sessantesimo giorno dalla domanda, salvo quanto disposto al successivo comma 4. Affinché operi il silenzio assenso con trasformazione automatica, la domanda dovrà obbligatoriamente contenere i dati personali del dipendente richiedente, la fascia di part‑time prescelta e la relativa articolazione orizzontale o verticale di cui all'art. 52 dell'Accordo del 14 settembre 2000, con distribuzione nei periodi di riferimento.
2. Qualora la domanda di trasformazione sia mossa dell'esigenza di prestare altra attività lavorativa, autonoma o subordinata, il dipendente dovrà altresì indicare in cosa consista l'attività che si intende svolgere, con riferimento anche all'eventuale datore di lavoro, o, nel caso di lavoro autonomo, agli strumenti utilizzati, così da consentire l'analisi in merito alla presenza di eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Qualora da detta analisi istruttoria, curata dal responsabile del settore di appartenenza, risulti sussistere conflitto di interessi, la trasformazione viene negata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Sempre a cura del responsabile del settore di appartenenza, immediatamente dopo il ricevimento della domanda, sarà iniziata l'istruttoria volta a verificare se la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio all'attività dell'amministrazione. Qualora dall'istruttoria si accerti detto pregiudizio, sarà adottato apposito provvedimento di differimento della trasformazione, per un periodo massimo di mesi 6, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 27, art. 39, della L. 449 del 1997, la trasformazione dei posti a tempo parziale non è consentita ove gli stessi si riferiscono a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di strutture di massima dimensione dell’Ente oppure l'obbligo del conto giudiziale, salvo quanto prescritto nel secondo periodo, comma 4, art. 15 del CCNL 6‑7.1995.
Art.48 – Contingenti
1. Le trasformazioni saranno comunque possibili solo sino al raggiungimento del contingente del 25% di ciascuna categoria.
Art.49 ‑ Titoli di preferenza
1. Nel caso in cui le domande superino i limiti del contingente, la scelta dei dipendenti da preferire ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 4 comma 12 dell'Accordo integrativo CCNL 1998/2001 del 14 settembre 2000, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di precedenza:
• dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
• dipendenti che assistono propri familiari portatori di handicap di grado non inferiore al 70 %;
• dipendenti che assistono propri familiari in particolari condizioni psicofisiche;
• dipendenti che assistono propri familiari anziani non autosufficienti o affetti da gravi patologie;
• dipendenti con figli minori , in relazione al loro numero;
2. I titoli di precedenza dovranno essere comprovati con idonea documentazione. L'amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.
3. Qualora vi siano dubbi in merito all'interpretazione e/o valutazione dei documenti, l'amministrazione potrà avvalersi di professionisti esterni in possesso di idonea qualificazione .
Art.50 ‑ Regime delle incompatibilità
1. Con la qualifica di dipendente comunale è incompatibile ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente pubblico o impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria nonché l'accettazione di incarichi in società costituite a fini di lucro, salvo le eccezioni previste nel presente regolamento.
2. Nessun dipendente può ricoprire cariche, né svolgere alcun incarico o seconda attività di lavoro subordinato o autonomo se non sia espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni e nei modi previsti dal presente regolamento.
Art.51 ‑ Esclusioni e limitazioni
l. Non è soggetto ad autorizzazione lo svolgimento di attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative di carattere socio‑assistenziale senza scopo di lucro.
2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Comune.
3. In ogni caso il dipendente ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alle sue funzioni, al prestigio e al buon andamento del Comune. Gli incarichi autorizzati devono essere svolti al di fuori dell'orario di servizio.
Art.52 ‑ Attività compatibili
l. In linea generale sono compatibili e necessitano di previa autorizzazione tutte le attività anche a titolo oneroso purché occasionali e non in contrasto con l'attività dell'ente. Ai fini dell'autorizzazione il Responsabile del settore valuta la natura e il tipo dell'incarico, la compatibilità con l'attività istituzionale del Comune e con le esigenze d'ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi stessi e degli impegni richiesti, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di svolgimento .
2. Il giudizio sulla compatibilità dell’attività autorizzabile, in relazione alla natura e al tipo dell'incarico, deve essere riferito:
o alle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio dall'interessato e al tipo di impegno richiesto per lo svolgimento delle stesse;
o all'orario e alle peculiarità di esercizio propri dell'attività secondaria‑,
o all'ambito di esercizio dell'attività secondaria;
o ai soggetti cui l'attività si rivolge;
o alla possibilità che l'attività arrechi dei pregiudizi al prestigio e al patrimonio del Comune.
3. Devono considerarsi incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità o che si riferiscono allo svolgimento di libere professioni, salve le deroghe previste per legge.
4. Sono comunque autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di pensiero e associazione (ad esempio la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le collaborazioni giornalistiche). Al Segretario Comunale si applicano le regole di cui al di cui al d.p.r. 465/97 e del relativo CCNL.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere concessa al di fuori dei limiti di cui all’art. 53 del D.Lgvo n. 165/2001.
Art.53 – Procedimento
1. Su domanda del dipendente interessato entro 30 giorni dalla sua presentazione, viene autorizzato oppure negato l'esercizio dell'incarico, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento .
2. La determinazione che nega l'autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni del diniego e deve essere notificata personalmente al dipendente interessato a mezzo messo comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento richiede al responsabile del settore in cui presta servizio il dipendente interessato una attestazione circa la compatibilità dell'incarico con le esigenze d'ufficio. L'attestazione deve essere rilasciata entro 5 giorni.
4. In caso di assenza o impedimento del Responsabile di settore, o quando la richiesta di autorizzazione è presentata da un Responsabile di settore, l'attestazione di cui al precedente comma è rilasciata dal Segretario comunale.
5. La competenza è attribuita la Responsabile del settore competente sull'Ufficio del Personale.
CAPO VII
Cessazione del rapporto di lavoro
Art.54 ‑ Cause di cessazione
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre che nei casi già disciplinati dal presente regolamento e dagli articoli 21, 22 e 25 del CCNL 6‑7-1995 e successive modifiche ed integrazioni, ha luogo:
a ‑ al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Ente;
b ‑ per dimissioni del dipendente;
c ‑ per decesso del dipendente.
Art‑55‑ Termini di preavviso
l. Per i termini di preavviso si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del CCNL 6‑7‑95, come integrato dal CCNL 13‑05‑1996 e s.m.i. ed ogni altra successiva nonna di legge o contrattuale modificativa o sostitutiva della stessa.
Art.56 ‑ Collocamento a riposo
l. Per quanto attiene il collocamento a riposo, sia per anzianità che per vecchiaia, si applicheranno le norme previste per i dipendenti dell'Amministrazione statale al momento vigenti, in quanto applicabili.
2. Il limite di età per il quale si provvederà al collocamento a riposo d'ufficio è quello previsto dalle norme statali al momento vigenti, in quanto applicabili.
TITOLO II
Disposizioni varie
Art.57 ‑ Le Determinazioni
l. L'attività gestionale, quando comporta l'emanazione di provvedimenti finali aventi valenza esterna all'ente, è svolta attraverso “Determinazioni “che sono affidate alla competenza di coloro che, nell'ambito della struttura organizzativa comunale, sono stati individuati come Responsabili del Settore.
2. Le “Determinazioni" devono contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti i “provvedimenti “ amministrativi. Elementi essenziali sono sempre i seguenti:
a) l'intestazione del Comune ‑ il servizio proponente ‑ la struttura organizzativa emanante;
b) il numero progressivo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ‑ con riferimento al Settore;
c) il numero progressivo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ‑ con riferimento alla numerazione del REGISTRO GENERALE tenuto presso la Segretería;
d) la data e l'oggetto;
e) le premesse di fatto e di diritto;
f) la parte motivata;
g) il dispositivo;
h) la sottoscrizione (e l'indicazione del soggetto sottoscrittore);
i) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (limitatamente alle determinazioni comportanti impegno di spesa).
3. Le determinazioni vengono adottate dai soggetti individuati e competenti, previa istruttoria formale della relativa pratica e proposta da parte del Settore e/o del Servizio. Pertanto, devono, di regola, contenere la data della proposta e la sottoscrizione del soggetto istruttore e/o proponente, se diverso dal soggetto competente all'emanazione finale.
4. Ogni servizio comunale deve assicurare la propria collaborazione a favore del soggetto competente all'adozione di Determinazioni. Quest'ultimo, in caso di ritardi causati dalla mancata collaborazione suddetta, chiede l'intervento del Direttore generale, ove nominato, o del Segretario Comunale che valuta gli interventi da adottare.
5. Ogni Responsabile di Settore deve pervenire ad una razionale ed efficace distribuzione delle responsabilità tra i diversi servizi a lui afferenti. In caso di mancato coordinamento tra i diversi servizi sarà egli stesso chiamato per la responsabilità dell'istruttoria e della proposta, con possibilità di azionare gli strumenti sanzionatori a sua disposizione nei confronti dei dipendenti assegnati al Servizio che non abbiano svolto i compiti assegnati.
Art.58 ‑ Modalità di trasmissione e conservazione delle determinazioni
l.Per le Determinazioni comportanti impegno di spesa si segue la seguente procedura:
a) (SETTORE interessato) ‑ Trasmissione di 2 copie al Servizio finanziario;
b) (SETTORE FINANZIARIO) ‑ Provvede alla registrazione dell'impegno e restituisce una delle copie al Settore interessato con il visto di copertura finanziaria e la data dello stesso;
c) (SETTORE interessato) ‑ Dopo aver concordato con la Segreteria la numerazione generale dell'atto e la data, trasmette 1 copia originale e 4 copie conformi all'originale alla Segreteria. Gli eventuali allegati sono trattenuti in originale dal Settore interessato e vengono fotocopiati per la copia originale e per quella destinata alla ragioneria;
d) (SEGRETERIA) ‑ Provvede alla numerazione generale, alla pubblicazione ed altre forme di notifica, alla conservazione dell'originale, nonché alla trasmissione agli altri servizi interessati ed al Sindaco;
e) (SETTORE interessato) ‑ Provvede alle comunicazioni, in qualsiasi forma, idonee ad eseguire il provvedimento adottato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento.
2.Per le Determinazioni NON comportanti impegno di spesa si segue la procedura di cui al comma precedente con esclusione delle fasi “a” e “b”.
3. Ogni centro di imputazione di Determinazioni, provvede a osservare una propria numerazione progressiva annuale, e a prestare ogni cautela in grado di garantire la veridicità della numerazione e della data. I Responsabili di procedimento possono tenere un proprio registro relativo alle proposte redatte nell'ambito del Settore di riferimento, provvedendo a fare apporre data e firma dal soggetto ricevente la proposta, al momento della ricezione.
4. La Segreteria provvede alla raccolta delle determinazioni in copia originale ed alla loro numerazione progressiva da tenersi in apposito REGISTRO GENERALE, prestando ogni cautela per garantire la certezza della numerazione generale e della data.
5. Tutte le procedure di trasmissione interna ed esterna dei documenti potranno essere eseguite anche con l'utilizzo della rete informatica, con le modalità da stabilirsi con apposito atto organizzativo di competenza del Direttore generale, ove nominato, o del Segretario comunale.
6. Al fine di consentire al Sindaco ed agli organi gestionali l'esercizio dei poteri di verifica in ordine al rispetto delle direttive impartite e al controllo dei risultati, le determinazioni devono essere portate a conoscenza del Sindaco e del Segretario comunale e del Direttore generale, ove nominato.
Art.59 ‑ Pubblicazione ed esecutività delle determinazioni
l. Tutte le determinazioni devono essere pubblicate all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
2. L'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio deve essere registrata nell'apposito Registro delle pubblicazioni ed è attestata dal personale incaricato delle funzioni di messo.
3. Le determinazioni comportanti impegno di spesa diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
4. Le altre determinazioni sono immediatamente esecutive con riferimento alla data riportata nello stesso atto ed in presenza di regolare sottoscrizione dei soggetti competenti.
Art.60 ‑ Potere di autotutela e impugnazione delle determinazioni
1 . Le Determinazioni Possono sempre essere modificate, annullate o revocate con il rispetto delle regole generali dell'autotutela amministrativa.
2.L'autotutela è azionabile, d'ufficio o su impulso di parte, dallo stesso soggetto emanante l'atto.
3.I mezzi di tutela, in via amministrativa e giurisdizionale, azionabili dai soggetti interessati, sono quelli previsti dalle Leggi e dai Regolamenti.
4. Il coordinamento operativo è assolto dal Direttore generale, ove nominato, o dal Segretario comunale che si avvalgono della collaborazione dei Responsabili di settore.
5.La Giunta definisce gli indirizzi programmatici generali e gli standard qualitativi, l'attribuzione degli obiettivi funzionali e settoriali, la programmazione generale delle attività e il controllo delle prestazioni.
Art.61 ‑ Atti di concerto tra organi politici e organi gestionali
l. Gli atti rientranti nelle competenze proprie del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio comunale comportanti l'assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico e apparato burocratico, sono assunti di concerto con il responsabile dei servizi finanziari.
2. Il concerto espresso dal predetto Responsabile ha per oggetto esclusivamente l’assunzione dell'impegno di spesa e si sostanzia nel parere di regolarità contabile, attestante l'esatta imputazione della spesa e nella attestazione sulla copertura finanziaria della spesa.
Art.62 ‑ Polizza assicurativa e patrocinio legale
I. Il Comune può stipulare polizze assicurative, a proprio carico, in favore dei Responsabili di Settore, per la copertura dei rischi derivanti dall'uso del proprio automezzo in occasioni di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione della prestazione di servizio.
2. Le polizze di cui al precedente comma sono rivolte alla copertura dei rischi di danneggiamento del mezzo, ove non siano già comprese nella assicurazione obbligatoria di terzi, del fermo di riparazione, nonché per i rischi di lesione, decesso, ricovero ospedaliero del medesimo dipendente e di terzi di cui era stato autorizzato il trasporto.
3. Il Comune può, altresì, stipulare polizze, a proprio carico, per la copertura dei rischi di responsabilità civile, per atti compiuti dai medesimi funzionari nell'esercizio delle loro funzioni, non attribuibili a dolo o colpa grave ovvero provvede al rimborso fino ad un massimo di quanto stanziato per le proprie polizze, verso quei responsabili che hanno già in essere altra assicurazione pluriennale precedentemente stipulata.
4. La stipula di polizze assicurative di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere estesa anche ad altri dipendenti autorizzati a servirsi del proprio automezzo in occasioni di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione della prestazione di servizio.
5. La stipula di polizze assicurative di cui al precedente comma 3 può essere estesa a quei dipendenti che ricoprano funzioni di responsabile di procedimento.
6. Le polizze predette vengono estese al Direttore generale e al Segretario comunale.
7. Con riferimento alle forme di copertura assicurativa, nonché per il patrocinio legale dei dipendenti assicurati trovano applicazione, invece, le norme del contratto collettivo di lavoro ed in particolare il disposto dell'art. 43 dell'accordo integrativo CCNL EELL 1998‑2001 del 14 settembre 2000.
8. Per i dipendenti che non godono di alcuna copertura assicurativa a carico del Comune, nel rispetto delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
9. In caso di sentenza penale o civile o contabile esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Art.63 ‑ Obblighi dei dipendenti (art.23 C.C.N.L. 6.7.95)
l. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del Contratto collettivo del comparto EELL nonché del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi della L.7 agosto 1990, n. 241 come recepita con la L R. n.°10/91;
c) non utilizzare a fini privati le Informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla L.R. 30 aprile 1991 n.10; dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al D.P.R. 20.12.2000 N.445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico‑fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l' ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato della legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
1) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non. siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora, temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Art.64 ‑ Sanzioni e procedure disciplinari (art.24 C.C.N.L. 6.7.95)
1.Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nel precedente articolo del presente regolamento e anche dì ogni altra disposizione regolamentare, contrattuale o normativa foriera di doveri per i dipendenti danno luogo, secondo la gravità de1’infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto (censura);
c. multa di importo fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
e. licenziamento con preavviso;
f. licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito ‑ da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l’ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto ‑ e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, ai fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5.Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel seguente articolo del presente regolamento, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo seguente anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8, Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
9.I provvedimenti di cui al comma I non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del decreto legislativo n. 165/2001, come richiamato dall'art.23 della legge regionale 15 maggio 2000
n. 10, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Art.65 ‑ Codice disciplinare (art.25 C.C.N.L. 6.7.95)
1. Il testo dell'art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 dei D.Lgs.n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a. intenzionalità dei comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b. rilevanza degli obblighi violati;
c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d. grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dei lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito dei biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri dei comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti dei pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela dei patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dai servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dei servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dei dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico‑fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità;
m) violazione di obblighi di comportamento non incompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente,
agli utenti o ai terzi;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte dei responsabile della custodia, dei controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione dal servizio prevista dal.presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) dei CCNL dei 14.9.2000 nonché gli assegni dei nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare dei licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto dei trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze dì servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa dei servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore, a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri dì comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione dei rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione dei contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 dei codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 dei codice penale, lett. b) e c) dei D.Lgs. n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta ai rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria dei rapporto di lavoro.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
Art.66‑ Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
(Art.26 C.C.N.L.6.7.95)
1 ‑ L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art.67 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
(Art.27 C.C.N.L.6.7.95)
l. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 68, commi 7 e 8.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92, n. 16.
5. Nel casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'art. 68, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
Art.68 ‑ Collegio di conciliazione
1. Per le controversie individuali relative al rapporto di lavoro di cui all'art. 63 del d.lgs. 165/2001, nelle more della definizione dell'istituto in sede di contrattazione nazionale, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 dello stesso d.lgs. 165/2001
Art.69 ‑ Orario di servizio e di lavoro
l. I Responsabili di Settore, nel rispetto delle direttive emanate dal Sindaco sulla scorta dei criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera m) del CCNL 01.04.1999, determinano, per le unità organizzative cui sono preposti, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate dal direttore generale, ove nominato, e dal Segretario comunale di concerto con i responsabili dei settori.
2. Il Sindaco determina l'orario di apertura degli uffici al pubblico, sentiti i responsabili di settore.
Art . 70 ‑ Ferie, permessi, recuperi
1. Compete al responsabile di Settore la concessione delle ferie nel rispetto di apposita pianificazione, nonché la concessione di permessi retribuiti e di permessi brevi.
2. Per i Responsabili di Settore provvede il Direttore generale/ Segretario comunale o, in sua assenza, il Responsabile di Settore competente sull’ufficio del Personale.
Art.71 ‑ Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sono regolamentate ai sensi e per gli effetti degli artt da 9 a 18 dell'Accordo integrativo del CCNL comparto EELL 1998‑2001 sottoscritto il 14 settembre 2000, alle quali il presente regolamento rinvia integralmente.
Art.72 ‑ Norma di rinvio
La disciplina delle assunzioni costituisce oggetto di previsione regolamentare e specifica.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al CCNL 1998‑200 e al successivo accordo integrativo sottoscritto in data 14 settembre 2000, alla Contrattazione collettiva decentrata in sede locale, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni ed alle norme di legge che regolano 1a materia.
\Art.73‑ Trasferimento di competenze
l. In applicazione del d.lgs 165/2001, le disposizioni statutarie e regolamentari previgenti che conferiscono agli organi elettivi l'adozione di atti di gestione o provvedimenti amministrativi riguardati dall'art. 51 della legge n. 142/1990, s'intendono nel senso che la relativa funzione è assegnata al Responsabile di settore competente per materia.
Art.74‑ Disposizioni finali
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
INDICE
TITOLO I° - ORGANIZZAZIONE
CAPO I° - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 – DISTINZIONE DELLE COMPETENZE
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE
ART. 4 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
CAPO II° - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 5 – ATTI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 6 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 7 – L’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ART. 8 – UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERMEDIE E DI BASE
ART. 9 – UNITA’ DI PROGETTO
ART. 10 – DIPENDNZA GERARCHICA
ART. 11 – UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
ART. 12 – COMITATO PERMANENTE DELLE PARI OPPORTUNITA’
ART. 13 – ISTITUZIONE DEI SERVIZI E UFFICI OBBLIGATORI
ART. 14 – RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA
CAPO III° - ORGANI DI GESTIONE
ART. 15 – SEGRETARIO COMUNALE
ART. 16 – IL DIRETTORE GENERALE
ART. 17 – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA P.O.
ART. 18 – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
ART. 19 – IL RESPONSABILE DI AREA P.O.
ART. 20 – IL RESPONSABILE DELLE UNITA’ INTEMEDIE
ART. 21 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA E CONTENUTI DELLA
RESPONSABILITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
ART. 22 – SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA E POTERE SOSTITUTIVO
ART. 23 – NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA P.O.
ART. 24 – CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI AREA
ART. 25 – DURATA DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI AREA
ART. 26 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
ART. 27 – VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA
CAPO IV° - IL PERSONALE E LA DOTAZIONE ORGANICA
ART. 28 – IL PERSONALE
ART. 29 – POSIZIONI DILAVORO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE
ART. 30 – PROFILI PROFESSIONALI E MANSIONI
ART. 31 – DOTAZIONE ORGANICA
ART. 32 – MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA
ART. 33 – TRASFERIMENTI PROVVISORI
ART. 34 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 35 – INCENTIVAZIONE E SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE
ART. 36 – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
ART. 37 – RAPPORTI CON L’UTENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI
CAPO V° - TIPOLOGIE CONTRATTUALI
ART. 38 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
ART. 39 – CONTENUTI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ART. 40 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
ART. 41 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
ART. 42 – COLLABORAZIONI ESTERNE
ART. 43 – CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA – UFFICIO
ART. 44 – AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE INCARICHI ESTERNI
CAPO VI° - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E
DELLE INCOMPATIBILITA’
ART. 45 - OGGETTO
ART. 46 – RAPPORTI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE
ART. 47 – PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE
ART. 48 – CONTINGENTI
ART. 49 – TITOLI DI PREFERENZA
ART. 50 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’
ART. 51 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ART. 52 – ATTIVITA’ COMPATIBILI
ART. 53 – PROCEDIMENTO
CAPO VII° - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 54 – CAUSE DI CESSAZIONE
ART. 55 – TERMINI DI PREAVVISO
ART. 56 . COLLOCAMENTO A RIPOSO
TITOLO II DIPOSIZIONI VARIE
ART. 57 – LE DETERMINAZIONI
ART. 58 – MODALITA’ DI TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI
ART. 59 – PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLE DETERMINAZIONI
ART. 60 – POTERE DI AUTOTUTELA E IMPUGNAZIONE DELLE DETERMINAZIONI
ART. 61 – ATTI DI CONCERTO TRA ORGANI POLITICI E ORGANI GESTIONALI
ART. 62 – POLIZZA ASSICURATIVA E PETROCINIO LEGALE
ART. 63 – OBBLIGHI DEI DIPENDENTI ( ART.23 C.C.N.L. 06.07.01995 )
ART. 64 – SANSIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI ( ART. 24 C.C.N.L. 06.07.1995 )
ART. 65 – CODICE DISCLIPLINARE ( ART 25 C.C.N.L. 06.07.1995 )
ART. 66 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ( ART. 26
C.C.N.L. 06.07.1995 )
ART. 67 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE ( ART. 27 C.C.N.L.
06.07.1995
ART. 68- COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
ART. 69 – ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO
ART. 70 – FERIE , PERMESSI, RECUPERI
ART. 71 – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 72 – NORMA DI RINVIO
ART. 73 – TRASFERIMENTO DI COMPETENZE
ART. 74 – DISPOSIZIONI FINALI